GSE conferma legittimità dell’esclusione di Levantoil dalla graduatoria incentivi biometano
Pubblicato il: 11/5/2025
L'avvocato Giuseppe Maria Berruti ha rappresentato Levantoil s.r.l.; gli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio Pugliese hanno assistito la Società Gestore dei servizi energetici - G.S.E. s.p.a.
Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) si è pronunciato sul ricorso n. 7316/2025, promosso dalla società Levantoil s.r.l. contro la Società Gestore dei servizi energetici - G.S.E. - s.p.a., con la finalità di contestare l’esclusione disposta da G.S.E. dalla procedura competitiva del 15 novembre 2024 per l’accesso agli incentivi destinati agli impianti di produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale. Il procedimento trae origine dal diniego di accesso alla graduatoria motivato dalla mancata presentazione, da parte di Levantoil, entro il termine di domanda, del necessario titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto.
Levantoil, società attiva nel settore energetico dal 2017, aveva richiesto di partecipare all’assegnazione degli incentivi previsti dal d.m. 15 settembre 2022, allegando una Procedura abilitativa semplificata (PAS) e successiva attestazione di compatibilità urbanistico-edilizia rilasciata dal Comune di Pace del Mela. Tuttavia, G.S.E. ritenne la documentazione carente, in quanto l’autorizzazione unica (AU), requisito considerato imprescindibile dalla disciplina applicabile, fu rilasciata solo il 3 febbraio 2025, quindi successivamente alla scadenza per la partecipazione. Tale esclusione venne formalizzata, nonostante l’interlocuzione istruttoria, per la contraddittorietà tra la dichiarazione iniziale e la documentazione effettivamente prodotta.
Levantoil impugnava il provvedimento davanti al T.A.R. Lazio, deducendo la sufficienza della PAS ai fini autorizzativi e lamentando la violazione della normativa di settore, sostenendo che l’impianto, di capacità produttiva inferiore ai limiti di legge, non richiedesse il rilascio di un’autorizzazione unica. Il T.A.R., con sentenza n. 14121/2025, rigettava il ricorso, osservando la fondatezza dell’esclusione per la divergenza oggettiva tra le dichiarazioni e la documentazione a corredo della domanda, anche a prescindere da eventuali illegittimità del procedimento autorizzativo.
Dinanzi al Consiglio di Stato, Levantoil proponeva appello articolato su vari motivi: errori di diritto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria da parte del G.S.E., nonché l’inadeguatezza della sentenza breve data la complessità del caso. G.S.E., costituitasi in giudizio, sosteneva la necessità del titolo unico rilasciato dallo Sportello Unico Digitale della ZES Mezzogiorno, in ragione della localizzazione dell’impianto.
La decisione del Consiglio di Stato ruota intorno alla corretta ricognizione delle norme applicabili ai fini dell’accesso agli incentivi, identificando come decisivo il possesso del titolo abilitativo effettivo e non meramente dichiarato. La sentenza chiarisce che la contestuale attivazione di PAS e AU, senza una rinuncia espressa ad una delle due e la successiva produzione dell’autorizzazione unica, evidenziano l’incompletezza della posizione soggettiva della società appellante rispetto ai requisiti di partecipazione. È stato ritenuto, altresì, che nel quadro delle semplificazioni procedurali, la pluralità di titoli abilitativi deve convergere in un unico procedimento solo se esso risulta completo e idoneo all’attività richiesta.
Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello di Levantoil, confermando che la mancanza, al momento della domanda, dell’autorizzazione richiesta legittimava l’esclusione disposta dal G.S.E.. Viene mantenuta la compensazione delle spese in considerazione della peculiarità e della complessità giuridica della vicenda. La decisione ribadisce la necessità di aderire rigorosamente ai requisiti normativi nelle procedure di assegnazione di incentivi pubblici, ponendo attenzione sulla correttezza e completezza della documentazione presentata dagli operatori del settore energetico.

