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Comune di Parma ottiene conferma del tetto al 5% per le commissioni sui buoni pasto


Pubblicato il: 11/5/2025

Gli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Francesco Marone e Claudio Tesauro hanno assistito Edenred Italia S.r.l.; l’avvocato Laura Maria Dilda ha rappresentato il Comune di Parma.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con la sentenza n. 8389/2025 sul contenzioso iscritto al n. 2963/2025 RG, promosso da Edenred Italia S.r.l. contro il Comune di Parma. Il fulcro della causa era la legittimità della clausola che impone un tetto massimo del 5% allo sconto incondizionato a carico degli esercenti nella procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto (CIG B33FF6AECA).

La gara, bandita dal Comune di Parma, era stata aggiudicata alla società 360 Welfare S.r.l.; Edenred Italia, classificatasi seconda, aveva impugnato sia la lex specialis sia l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità del tetto massimo previsto per le commissioni agli esercenti.

Il contenzioso scaturisce dalla previsione della legge e dagli atti di gara che fissavano il limite massimo del 5% per le commissioni (sconto incondizionato) trattenute dalle società emittenti di buoni pasto nei confronti degli esercenti.

Edenred Italia ha contestato questo limite considerandolo una restrizione alla libertà commerciale, stigmatizzandolo come misura non giustificata da reali esigenze di tutela della concorrenza né da altri motivi imperativi di interesse generale. Lamentava inoltre la preclusione a presentare offerte competitive a causa della previsione congiunta di un ribasso minimo dell’8% sul valore nominale dei buoni pasto.

L’iter giudiziario vedeva una prima decisione negativa per Edenred da parte del TAR Emilia-Romagna (sent. n. 85/2025), che aveva riconosciuto nella previsione normativa una misura di ordine pubblico economico volta a garantire l’equilibrio della filiera dei buoni pasto e la contendibilità del mercato, anche in funzione della tutela degli esercenti. Tale approccio era stato contestato in sede d’appello da Edenred, che aveva ribadito il contrasto tra la normativa italiana e i principi unionale e costituzionale in materia di concorrenza e libertà d’iniziativa economica, sollecitando anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e la rimessione delle questioni di costituzionalità alla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato ha condotto un’approfondita analisi delle normative nazionali (art. 131, comma 5, lett. c) d.lgs. 36/2023 e art. 5, comma 5, All. II.17) e del contesto europeo in materia di appalti e servizi. La sentenza sottolinea che la fissazione del tetto al 5% non si risolve in una restrizione arbitraria della libertà contrattuale, ma si configura quale misura volta a rafforzare la posizione degli utenti finali (i lavoratori destinatari dei buoni pasto) e assicurare una gestione efficiente ed equilibrata della gara pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e connessione con l’oggetto dell’appalto.

Il Collegio ha ritenuto che la misura risponde a motivi imperativi di interesse generale, come tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, risultando dunque conforme sia alle direttive europee sia ai principi costituzionali richiamati da Edenred. Le censure dell’appellante, relative al carattere discriminatorio, sproporzionato e non necessario della normativa impugnata, sono state tutte ritenute infondate, così come le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Consulta.

La decisione finale del Consiglio di Stato è stata la totale conferma della sentenza di primo grado e la conseguente reiezione dell’appello di Edenred Italia S.r.l., con compensazione integrale delle spese di lite. Ne discende la definitiva legittimità della clausola che introduce il tetto massimo del 5% per lo sconto incondizionato verso gli esercenti nella gara degli enti pubblici per l’emissione dei buoni pasto, con un impatto significativo sulla disciplina di settore e senza effetti immediati sul piano economico-giuridico per le parti, stante la compensazione delle spese.