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Comune di Taurasi prevale sul caso di esclusione dalle gare pubbliche


Pubblicato il: 11/6/2025

L'avvocato Marianna Cocca ha assistito M&D Impresa Stradale S.r.l. e la costituenda ATI con Irpinia Riciclaggi S.r.l. L'avvocato Roberto Prozzo ha rappresentato A.I.Co. Aziende Innovative Costruzioni Consorzio Stabile S.C.A R.L. L'avvocato Carmine Monaco ha rappresentato il Comune di Taurasi. Gli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio hanno affiancato Sinisgalli Costruzioni S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sugli appelli (R.G. 1868/2025 e 1876/2025) relativi a una controversia insorta in seguito all’esclusione di M&D Impresa Stradale S.r.l. (in proprio e come capogruppo di una costituenda ATI con Irpinia Riciclaggi S.r.l.) e di A.I.Co. Aziende Innovative Costruzioni Consorzio Stabile S.C.A R.L. dalla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di risanamento idrogeologico a Taurasi (CIG 9366241296). Le parti coinvolte comprendevano anche il Comune di Taurasi e Sinisgalli Costruzioni S.r.l. Gli appelli miravano alla riforma delle sentenze n. 2298/2024 e n. 2295/2024 del TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno.

La vicenda trae origine dalla partecipazione, nella medesima gara, sia di M&D Impresa Stradale S.r.l. sia del Consorzio A.I.Co., tra cui si è riscontrata una comunanza nell’organo di vertice, essendo il legale rappresentante di M&D anche il Presidente del CdA di A.I.Co. La Commissione di gara, rilevata tale circostanza, ha attivato il contraddittorio e il responsabile del Settore Tecnico ha poi disposto l’esclusione da entrambe le offerte, ravvisando la presenza di indizi sufficienti a ritenere che le offerte fossero riconducibili a un unico centro decisionale.

Entrambe le società escluse hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha rigettato i ricorsi. Gli interessati sono dunque ricorsi in appello davanti al Consiglio di Stato, lamentando una valutazione automatica e non circostanziata da parte della stazione appaltante, nonché la mancanza di un reale conflitto di interessi in considerazione della separata partecipazione alla gara di consorzio e impresa consorziata.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la comunanza dell’organo di vertice tra operatori economici che presentano offerte nella stessa procedura può, di per sé, fondare la sussistenza di un unico centro decisionale, sufficiente a giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera d, del nuovo codice dei contratti. Non è richiesto dalla legge che si dia prova di un’effettiva lesione della concorrenza o di una concertazione sulle offerte; l’elemento determinante è il rischio astratto per la regolarità della gara.

Con la sentenza n. 8413/2025, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli e confermato le sentenze impugnate. La conseguenza economica immediata è il mantenimento dell’esclusione di M&D e del Consorzio A.I.Co. dalla gara del Comune di Taurasi, mentre giuridicamente si rafforza il principio per cui la partecipazione congiunta di operatori economici accomunati da assetti di vertice può costituire motivo sufficiente di esclusione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.