Roads srl riammessa alle gare Anas per ambiguità della piattaforma telematica
Pubblicato il: 11/6/2025
L'avvocato Fabrizio Lofoco ha assistito Roads s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sui ricorsi in appello proposti da Roads s.r.l. contro Anas s.p.a. - Gruppo FS Italiane, in relazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di igiene e decoro delle piazzole di sosta dell'autostrada del Mediterraneo. Le cause sono state iscritte ai numeri di registro generale 4307, 5147 e 5148 del 2025 (CIG B3F58A6876, B3F58A57A3, B3F58A7949). L'udienza pubblica si è tenuta il 16 ottobre 2025 e la decisione è stata pubblicata il 30 ottobre 2025 (sentenza n. 8418/2025).
La controversia origina dall'esclusione di Roads s.r.l. da tre lotti della procedura di gara indetta da Anas, per la mancata indicazione dei costi di sicurezza nell'offerta economica, richiesta espressamente dalla normativa di gara. L'impresa esclusa ha contestato che il modulo predisposto sulla piattaforma telematica non consentisse un'esplicita e specifica indicazione di tali costi, ritenendo l'omissione meramente formale e comunque superabile tramite soccorso istruttorio. Anas ha sostenuto la correttezza della propria decisione espulsiva.
Il TAR Lazio, con sentenze rispettivamente nn. 9475/2025, 9472/2025 e 9476/2025, aveva confermato l'esclusione di Roads, affermando che non sussistessero le condizioni di materiale impossibilità per l'indicazione dei costi di sicurezza, escludendo così la necessità di attivare il soccorso istruttorio. Roads ha proposto appello riproponendo i motivi già dedotti e contestando la decisione di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha ravvisato che la piattaforma telematica predisposta da Anas fosse effettivamente ambigua: per la voce "costi della sicurezza" era presente esclusivamente un campo generico denominato "commento del fornitore", senza alcun campo numerico dedicato. Tale peculiarità ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al concorrente sulla non necessità di inserire i costi in quello spazio, dovendo esso ritenersi riservato a note esplicative e non a dati economici vincolanti. Questa ambiguità, secondo costante giurisprudenza, giustifica l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per sanare l'omissione puramente formale.
La decisione del Consiglio di Stato ha accolto i tre appelli di Roads s.r.l., annullando le sentenze del TAR e riconoscendo il diritto dell'operatore economico a non essere escluso automaticamente per l'omessa indicazione numerica dei costi di sicurezza in presenza di incertezze imputabili al form predisposto dalla stessa amministrazione. Le conseguenze sono la riammissione di Roads s.r.l. alle tre procedure di gara e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

