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Allara conferma aggiudicazione per il Canale Cavour al Consiglio di Stato


Pubblicato il: 11/6/2025

Gli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese hanno assistito Neocos S.r.l.; gli avvocati Donatella Finiguerra e Giuseppe Greppi hanno rappresentato l’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia; gli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Alessandro Comparoni hanno affiancato Allara S.p.a. e le società aggregate nel relativo RTI.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 8428/2025 (RG 3617/2025), ha affrontato il contenzioso originato dalla procedura di gara indetta dall’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Canale Cavour (tratti T6 e T8, I Lotto e opzione II Lotto), per un importo a base d’asta superiore a 25 milioni di euro.

Il ricorso era stato proposto dal RTI guidato da Neocos S.r.l., terza classificata, contro l’aggiudicazione disposta a favore dell’ATI Allara S.p.a. (mandataria di un RTI con Bertini S.r.l. e Palingeo S.p.a.). Sono intervenuti nel giudizio anche altre imprese concorrenti, tra cui Civelli Costruzioni S.r.l., Impresa Luigi Notari S.p.a. e Massucco Costruzioni S.r.l., che tuttavia non si sono costituite.

La vicenda origina dalla contestazione, da parte di Neocos, delle modalità con cui la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi tecnici e gestito il supporto tecnico esterno (Politecnico di Torino e società collegate) nella valutazione delle offerte. Le critiche dell’appellante si sono focalizzate su presunte carenze di competenze tecniche interne alla commissione, asserita illegittimità nella delega delle valutazioni a esperti esterni, eventuali conflitti d’interesse, utilizzo di una piattaforma digitale non certificata e un errore materiale nella verbalizzazione dei punteggi.

La ricorrente aveva chiesto, oltre all’annullamento dell’aggiudicazione, anche l’inefficacia retroattiva del contratto, il rinnovo della gara o il risarcimento per equivalente. In primo grado, il TAR Piemonte (sent. n. 537/2025) aveva respinto ogni doglianza. Il TAR aveva ritenuto la commissione legittimamente nominata e competente nel suo insieme, rigettando la necessità di coprire ogni dettaglio specialistico con competenze individuali. Ha altresì riconosciuto che l’apporto di consulenti esterni fosse limitato a pareri tecnici, senza che ad essi venisse affidato il potere di attribuire il punteggio. Gli ulteriori motivi in materia di conflitto di interessi, piattaforma digitale e errore materiale risultavano infondati o ininfluenti sull’esito della gara.

Di conseguenza, Neocos veniva condannata al pagamento delle spese in favore di stazione appaltante e aggiudicataria. Nel giudizio d’appello, Neocos ha riproposto e sviluppato le proprie censure, sottolineando soprattutto la presunta incompetenza collegiale della commissione e la non ammissibilità del ricorso a supporti tecnici esterni nelle valutazioni discrezionali.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha integralmente confermato le conclusioni del primo grado. In particolare, la sentenza chiarisce che la competenza dei commissari va giudicata in modo integrato e non è necessaria la perfetta coincidenza con ogni profilo specialistico dell’appalto; il ricorso a specialisti esterni per quesiti tecnici approfonditi è legittimo qualora i punteggi restino di attribuzione esclusiva della commissione, come nel caso di specie. Analogamente, il presunto conflitto d’interessi resta indimostrato, mentre l’eccezione sulla piattaforma digitale viene respinta per via del regime transitorio dei nuovi obblighi di certificazione. L’errore materiale segnalato non aveva alcun rilievo sull’esito della procedura.

La decisione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Neocos, confermando integralmente la legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI guidato da Allara S.p.a. e la precedente sentenza di primo grado. A differenza del TAR, il Consiglio ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado d’appello tra le parti, tenuto conto della complessità della controversia. Le conseguenze della pronuncia sono il consolidamento della posizione della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, la stabilità del contratto stipulato e la chiusura del contenzioso amministrativo con definitiva conferma della graduatoria.