Massucco Costruzioni confermata aggiudicataria nell’appalto Ulss 7 Pedemontana
Pubblicato il: 11/6/2025
Gli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità hanno assistito Seth s.r.l.; l’avvocato Francesco Luigi Pingitore ha rappresentato Massucco Costruzioni s.r.l.; l’avvocato Diego Signor ha rappresentato l’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8436/2025 (RG 4111/2025), pubblicata il 30 ottobre 2025, si è pronunciato su un contenzioso riguardante la procedura negoziata indetta dall’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di demolizione della vecchia sede dell’ospedale di Asiago (VI). Protagoniste della vicenda sono Seth s.r.l., seconda classificata, Massucco Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dell’appalto, e la stessa Azienda Ulss 7.
L’appalto, dal valore complessivo di € 1.770.732,59, prevedeva l’affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara avevano preso parte soltanto due operatori economici: Seth s.r.l., seconda classificata, e Massucco Costruzioni s.r.l., vincitrice con un ribasso unico del 33,89% sull’importo soggetto a ribasso. Nel modulo di offerta economica presentato da Massucco Costruzioni, tuttavia, risultava indicato l’importo per la progettazione esecutiva come “zero”, mentre la piattaforma digitale Sintel riportava correttamente il ribasso unico. L’amministrazione, rilevata la discordanza, ha richiesto a Massucco un chiarimento. Quest’ultima ha confermato l’applicazione del ribasso anche alla progettazione. L’aggiudicazione è stata formalizzata il 28 marzo 2025.
Seth s.r.l. ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che la stazione appaltante avesse permesso a Massucco Costruzioni di integrare o modificare un elemento essenziale della propria offerta dopo la scadenza dei termini. Il TAR Veneto, con sentenza n. 735/2025, ha respinto il ricorso, ritenendo che la richiesta di chiarimenti abbia avuto ad oggetto una mera svista, e che la volontà negoziale della Massucco fosse già chiara da documentazione prodotta, sia cartacea che telematica. Il TAR si è inoltre riferito ai principi codificati agli articoli 1 e 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, che privilegiano la sostanza sull’interpretazione puramente formale delle offerte.
In appello, Seth ha insistito su una supposta modifica vietata dell’offerta economica, invocando il principio dell’immodificabilità e la conseguente illegittimità dell’ammissione e della successiva aggiudicazione. La Massucco Costruzioni e la Ulss 7 Pedemontana si sono costituite per il rigetto, sostenendo la correttezza dell’operato amministrativo e l’inequivocità della volontà negoziale espressa da Massucco.
Il Consiglio di Stato ha esaminato le norme della lex specialis e il disciplinare di gara: l’offerta economica doveva essere presentata esclusivamente tramite piattaforma Sintel, la cui prevalenza veniva espressamente stabilita in caso di discordanza rispetto al modulo cartaceo. Era inoltre prevista l’indicazione di un unico ribasso percentuale, comune sia ai lavori sia alle spese generali per la progettazione. Il Collegio ha osservato che, sebbene Massucco avesse inserito erroneamente “zero” nella casella per la progettazione esecutiva, la struttura stessa dell’offerta e della piattaforma, nonché il ribasso unico indicato, consentivano di ricavare con certezza la volontà dell’offerente. Il ricorso alla richiesta di chiarimenti ha dunque avuto natura di soccorso procedimentale, legittimamente esercitato ai sensi dell’art 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, e non ha comportato alterazione né rettifica sostanziale dell’offerta.
Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Seth s.r.l., confermando l’aggiudicazione a favore di Massucco Costruzioni s.r.l. Con la sentenza, Seth è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna parte costituita, per un totale di € 3.000 oltre accessori di legge, a parte, sancendo la definitività degli esiti della gara e la legittimità degli atti amministrativi adottati.

