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Inps ottiene conferma sulla legittimità dell’esclusione di Ve.Ma. Progetti per violazione dell’equo compenso


Pubblicato il: 11/7/2025

L'avvocato Fausto Troilo ha rappresentato Ve.Ma. Progetti s.r.l.; l'avvocato Giuseppe Misserini ha assistito Gitecna s.r.l.; l'avvocato Daniela Anziano ha rappresentato Inps.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8442/2025 (RG 4745/2025), si è espresso in merito all’appello presentato da Ve.Ma. Progetti s.r.l. contro la sentenza del TAR Molise n. 98/2025. La controversia aveva origine nell’ambito di una procedura di gara indetta da Inps per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla verifica della vulnerabilità sismica di un fabbricato di proprietà dell’istituto a Campobasso. In seguito all’esclusione di Ve.Ma. Progetti dalla gara, la società aveva impugnato la decisione.

La gara pubblicata il 5 novembre 2024 riguardava una procedura ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023 e riguardava la verifica della vulnerabilità sismica e la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Ve.Ma. Progetti aveva presentato un’offerta che prevedeva un ribasso totale sulle voci di spesa accessorie e di indagini, mantenendo invariato l’importo relativo all’attività professionale, alla manodopera e agli oneri per la sicurezza. Tuttavia, il RUP comunicava che l’offerta non poteva essere ammessa perché non garantiva l’erogazione dell’equo compenso previsto dalla legge n. 49/2023, con conseguente aggiudicazione in favore di Gitecna s.r.l. La società esclusa aveva quindi presentato ricorso fondando le proprie ragioni sulla legittimità dell’offerta e del metodo di calcolo adottato.

Il TAR aveva respinto il ricorso di Ve.Ma., ritenendo legittima la determinazione dell’amministrazione circa le parti di compenso non ribassabili e confermando che il sistema di calcolo dell’equo compenso prescelto - quello tabellare previsto dal DM 17 giugno 2016 - era correttamente applicabile al caso di specie. Il primo giudice aveva inoltre sottolineato che l’offerta di Ve.Ma., attraverso il ribasso integrale su alcune voci, produceva una copertura economica inadeguata e risultava anomala, eludendo la finalità della normativa sull’equo compenso, espressamente recepita nei documenti di gara.

Al Consiglio di Stato la società appellante ha sostenuto che la propria offerta rispettasse i criteri della lex specialis e che l’importo considerato non ribassabile dovesse essere più contenuto, calcolato con il metodo “a vacazione” previsto dall’art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2016. Ha inoltre sostenuto che i servizi di verifica di vulnerabilità sismica non rientrassero tra quelli da computare col sistema tabellare perché non connessi a opere da progettare con importo lavori determinato. L’amministrazione e la controinteressata Gitecna s.r.l. hanno resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze di Ve.Ma. Progetti, chiarendo che la lex specialis stabiliva espressamente sia l’intangibilità sia la modalità di calcolo dell’equo compenso, determinando l’importo non ribassabile. Le eccezioni circa la misura o la natura dell’importo non potevano essere sollevate solo in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, ma avrebbero dovuto riguardare direttamente la lex specialis. Peraltro, la stessa Ve.Ma. aveva dato atto di non aver criticato né impugnato la previsione che fissava l’equo compenso, ma nelle giustificazioni allegate indicava corrispettivi inferiori a quelli previsti come non ribassabili, mostrando così una contraddizione tra quanto affermato e quanto effettivamente proposto.

Decisiva per la risoluzione della controversia è stata l’interpretazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equo compenso e di determinazione parametrica dei corrispettivi. Il Consiglio di Stato ha ribadito che solo per prestazioni non riconducibili, nemmeno per analogia, alle categorie tabellari può essere utilizzato il sistema “a vacazione”. In questo caso, le prestazioni oggetto dell’appalto erano invece riconducibili alle tabelle del DM 17 giugno 2016 e soggette ai criteri ordinari di calcolo.

Il giudice ha dunque respinto l’appello di Ve.Ma. Progetti, confermando la correttezza della condotta di Inps e la legittimità dell’aggiudicazione a Gitecna s.r.l. Le spese di lite sono state interamente compensate in ragione della novità delle questioni trattate, ma la decisione sancisce l’impossibilità di derogare alle prescrizioni della lex specialis sulle modalità di determinazione e sul divieto di ribasso dell’equo compenso nei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura.