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Lavanderie dell’Alto Adige prevale sulla gara ARPAE per i servizi tessili


Pubblicato il: 11/7/2025

Gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Alsco Italia s.r.l.; gli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato e Antonio Tolone hanno rappresentato ARPAE Emilia-Romagna; l’avvocato Giacomo Graziosi ha affiancato Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8443 del 2025 (RG n. 4172/2025), ha definito il contenzioso sorto tra Alsco Italia s.r.l., ARPAE Emilia-Romagna e Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. riguardante l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e imballaggio di indumenti destinati al personale ARPAE secondo i criteri ambientali minimi (CAM) fissati dal d.m. 9 dicembre 2020. Il ricorso in appello è stato proposto da Alsco, gestore uscente, contro la sentenza n. 488/2025 del TAR Emilia-Romagna, che aveva confermato l’aggiudicazione dell’appalto a Lavanderie dell’Alto Adige.

L’origine della vicenda è rappresentata dalla procedura di gara CIG B2B3683474 a cui hanno partecipato solo Alsco Italia e Lavanderie dell’Alto Adige. In prima istanza, Lavanderie dell’Alto Adige si era classificata prima con uno scarto minimo rispetto ad Alsco, che ha poi lievemente aumentato dopo la rettifica dei punteggi tecnici. Alsco ha impugnato sia la determinazione con cui ARPAE aveva aggiudicato l’appalto a Lavanderie dell’Alto Adige, sia la successiva rettifica, sostenendo che l’offerta vincente fosse difforme dai requisiti tecnici richiesti dal capitolato, segnatamente nella composizione delle divise e negli standard qualitativi dei capi di vestiario.

In sede di primo grado, il TAR Emilia-Romagna aveva respinto sia il ricorso principale di Alsco sia i relativi motivi aggiunti, ritenendo infondata la doglianza sul mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi (ad esempio la percentuale di cotone nelle polo o le cuciture nei pantaloni), e aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Lavanderie dell’Alto Adige. Alsco ha quindi proposto appello, reiterando le proprie doglianze sul presunto mancato rispetto della lex specialis dell’appalto e della disciplina sui CAM da parte della concorrente aggiudicataria.

La decisione del Consiglio di Stato si è concentrata su due nodi essenziali. In primo luogo, la questione se alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato (come il cotone al 100% nelle polo o cuciture triple nei pantaloni) costituissero requisiti minimi essenziali a pena di esclusione. Il giudice amministrativo ha ritenuto di no, rilevando che tali specifiche, sebbene indicate nell’allegato tecnico, non erano qualificate come essenziali o minime dalla lex specialis, costituendo invece parametri ottimali, oggetto di discrezionale valutazione da parte della commissione giudicatrice. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha chiarito che nemmeno l’ulteriore profilo sollevato da Alsco, relativo alla mancata adeguata dimostrazione delle modalità di riutilizzo degli indumenti secondo i CAM, poteva condurre all’esclusione della concorrente. Il disciplinare premiava progetti di riutilizzo futuri, senza richiedere la prova puntuale di esperienze pregresse o la produzione di specifici atti negoziali.

Per queste ragioni, l’appello proposto da Alsco Italia s.r.l. è stato respinto, risultando valida tanto la valutazione della commissione tecnica quanto l’aggiudicazione degli appalti a Lavanderie dell’Alto Adige. L’appello incidentale di Lavanderie, proposto in via subordinata, è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Dal punto di vista economico e giuridico, la pronuncia conferma l’aggiudicazione a Lavanderie dell’Alto Adige e determina la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti coinvolte. La sentenza chiarisce inoltre che per contestare statuizioni sulle spese legali, occorre proporre appello incidentale, non essendo ammissibili differenti e più generiche richieste in sede di memoria difensiva.