Regione Basilicata legittimata a fissare i tetti di spesa sanitaria sul consuntivo 2014
Pubblicato il: 11/7/2025
L’avvocato Patrizia Kivel Mazuy ha rappresentato Fisioelle S.r.l. mentre l’avvocato Maddalena Bruno ha assistito la Regione Basilicata.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 8459/2025 (ric. n. 1157/2024), si è pronunciato sul ricorso presentato da Fisioelle S.r.l., società titolare di una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Basilicata, contro la Regione Basilicata. Oggetto del contenzioso era la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 481 del 27 luglio 2022, riguardante la determinazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale per gli anni 2019, 2020 e 2021.
La società ricorrente contestava che la delibera regionale avesse assunto a parametro per il calcolo dei tetti di spesa il consuntivo dell'anno 2014, risultando per Fisioelle S.r.l. il più basso nella serie storica a causa dei tagli finanziari subiti. Tra le censure principali figuravano la mancata acquisizione del parere della Commissione consiliare permanente regionale, la considerazione del budget spettante a una struttura non operativa (Clinica Luccioni), la mancata applicazione della normativa sopravvenuta sui parametri di spesa e la mancata determinazione dei fabbisogni sanitari.
Il Tar Basilicata aveva già respinto il ricorso di Fisioelle S.r.l., richiamando precedenti decisioni amministrative e giurisdizionali che avevano annullato i tetti di spesa riferiti agli anni dal 2015 al 2018 sulla base di criteri ritenuti illegittimi. Secondo il Tar, il criterio del consuntivo 2014 rispondeva a esigenze di oggettività e certezza normativa anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali specifici sull'annualità 2021.
Nel giudizio d’appello esaminato dal Consiglio di Stato, la società Fisioelle ha sostenuto nuovamente la non ragionevolezza del criterio imposto dalla Regione e la carenza di motivazione della delibera, evidenziando anche rilievi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’effetto anti-concorrenziale della spesa storica. Gli elementi decisivi ai fini del rigetto dell’appello sono stati: la conferma che i criteri precedenti al 2014 erano stati annullati da plurime sentenze per illegittimità, la conseguente inattendibilità delle produzioni degli anni successivi, e l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella fissazione dei tetti di spesa in una situazione normativa e fattuale complessa.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non irragionevole la scelta di utilizzare il dato 2014, non rinvenendo neppure nella mancata rilevazione dei fabbisogni un vizio invalidante in ragione del quadro regolatorio e giurisprudenziale. La decisione si è pertanto risolta nel rigetto dell’appello di Fisioelle S.r.l., con la conferma della piena legittimità della delibera della Regione Basilicata. Le spese processuali sono state compensate, considerando la complessità delle questioni affrontate. Giuridicamente, la sentenza rafforza il potere discrezionale della Regione nella determinazione dei tetti di spesa del settore sanitario, sancendo che, in presenza di situazioni pregresse viziate da anulllamenti giurisdizionali, il ricorso al consuntivo di un anno non contestato può rappresentare soluzione obbligata per garantire programmazione e certezza nei rapporti giuridici ed economici con le strutture private accreditate.

