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Regione Basilicata legittimata nella definizione dei tetti di spesa sanitaria


Pubblicato il: 11/7/2025

Gli avvocati Francesco Bonito Oliva, Domenico Antonio Ferrara e Francesco Buscicchio hanno assistito Polimedica S.r.l.; l'avvocato Maddalena Bruno ha rappresentato la Regione Basilicata.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza (sentenza n. 8462/2025, ricorso n. 697/2024) si è pronunciato sull’appello proposto da Polimedica S.r.l. contro Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, con l’intervento di alcune strutture sanitarie private non costituite in giudizio.

L’oggetto del contendere concerneva la richiesta di annullamento, limitatamente all’anno 2021, della Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 27 luglio 2022 e della Delibera n. 605 del 7 settembre 2022 dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, atti che avevano determinato i tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale accreditata ex art. 25 legge 833/78 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

La vicenda trae origine dalla rideterminazione retroattiva dei tetti di spesa a carico di Polimedica S.r.l. che, nel 2022, si è vista ridurre del 64,61% le risorse liquidate a consuntivo per l’anno 2021. La ricorrente aveva sostenuto la lesività di tale riduzione, eccependo vizi procedimentali nell’adozione degli atti regionali, tra cui la mancata consultazione della Commissione consiliare permanente e delle organizzazioni rappresentative delle strutture accreditate, nonché l’illegittimità della redistribuzione postuma di risorse spettanti a una struttura non più operativa.

Il TAR Basilicata (sentenza n. 642/2023) aveva già respinto tutte le censure, giudicando le disposizioni regionali coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale. Il contenzioso arriva dopo numerosi annullamenti giurisdizionali dei precedenti criteri per la determinazione dei tetti di spesa sulle annualità 2015-2018, con interventi del TAR e conferme da parte del Consiglio di Stato. Il TAR aveva ritenuto legittimo, per le annualità oggetto di causa, l’utilizzo del consuntivo dell’anno 2014 come base di calcolo in quanto unico dato non viziato da atti annullati e, dunque, idoneo ad assicurare una programmazione finanziaria attendibile.

Elementi centrali nella decisione del Consiglio di Stato sono stati la valutazione del potere discrezionale della Regione nell’ambito della programmazione sanitaria, la legittimità della determinazione retroattiva dei tetti di spesa e la conformità delle procedure adottate rispetto alle leggi regionali vigenti. Il Consiglio ha ritenuto infondati i motivi d’appello circa la necessità di consultare la Commissione consiliare, chiarendo che tale adempimento era prescritto solo per specifiche annualità (2015-2016) e che la disciplina generale attribuisce alla Giunta regionale il potere di fissare gli indirizzi di carattere generale per il riparto delle risorse. Inoltre, la scelta di utilizzare come parametro il consuntivo del 2014 è stata considerata ragionevole e non manifestamente inadeguata, nonché dettata dai ripetuti annullamenti degli atti intermedi.

Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello proposto da Polimedica S.r.l., confermando la legittimità degli atti impugnati e la solidità del criterio prescelto dalla Regione Basilicata per la definizione dei tetti di spesa. Le spese del grado di giudizio sono state compensate, in ragione della complessità della materia trattata e della novità delle questioni giuridiche esaminate. In sostanza, permangono gli effetti amministrativi ed economici dei tetti di spesa adottati per l’anno 2021 secondo la delibera regionale, che così mantiene il proprio valore regolatorio nel sistema sanitario regionale.