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Trenitalia ottiene conferma sull'esclusione di Comp.Tech.Europe dalla gara su eco-rivestimenti


Pubblicato il: 11/7/2025

Gli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano hanno assistito Trenitalia s.p.a., mentre Comp.Tech.Europe s.r.l. è stata affiancata dagli avvocati Riccardo Villata e Serena Cianciullo. L’avvocato Ermanno Santoro ha rappresentato Botto R.O. Interior s.r.l.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) si è pronunciato con la sentenza n. 8470/2025, registro generale 2250/2025, pubblicata il 31 ottobre 2025, su un contenzioso che ha visto coinvolte Comp.Tech.Europe s.r.l. (ricorrente in appello), Trenitalia s.p.a. (resistente) e Botto R.O. Interior s.r.l. (controinteressata). Il ricorso riguardava la procedura di gara CIG A02040BAF5, indetta da Trenitalia per l’affidamento di un contratto aperto biennale relativo alla fornitura di rivestimenti ecosostenibili per carrozze ferroviarie.

La vicenda prende avvio dal provvedimento con cui Comp.Tech.Europe era stata proposta come aggiudicataria, salvo poi essere esclusa da Trenitalia per inottemperanza agli obblighi assunzionali di lavoratori disabili previsti dalla legge 68/1999, accertata alla data del 15 luglio 2024 tramite comunicazione della Regione Lazio. La società, pur avendo assunto successivamente tre lavoratori disabili, sosteneva di essere stata in regola al momento della presentazione dell’offerta grazie anche a due convenzioni per ulteriori assunzioni. Tuttavia, Trenitalia respingeva l’istanza di riesame, sottolineando la tardività sia nelle assunzioni che nella comunicazione dell’irregolarità, confermando l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione provvisoria.

Comp.Tech.Europe aveva impugnato tali provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, contestando la legittimità dell’esclusione per mancata considerazione delle misure adottate ex art. 96 d.lgs. 36/2023, la violazione di principi comunitari e delle garanzie fideiussorie. Il TAR, con sentenza n. 2329/2025, respingeva il ricorso sulla base della tardività delle assunzioni e dell’inadempimento già alla data di presentazione dell’offerta, ritenendo la condotta dell’operatore negligente e confermando la legittimità dell’escussione della cauzione secondo l’art. 106 d.lgs. 36/2023.

L’appello di Comp.Tech.Europe si fondava sulla presunta erroneità della sentenza di primo grado, contestando sia il profilo della continuità dei requisiti che il rigetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto eurounitario, specie rispetto all’automaticità dell’escussione della cauzione e ai principi di proporzionalità e buon andamento.

Il Consiglio di Stato, ricostruendo puntualmente la sequenza dei fatti e delle verifiche documentali, ha ritenuto provata l’inadempienza della concorrente già alla fase di presentazione dell’offerta e ha affermato che la successiva regolarizzazione non poteva sanare la carenza di un requisito che, per legge e per bando, doveva sussistere senza soluzione di continuità. La certificazione negativa della Regione Lazio, equiparata alla dichiarazione d’autorità quale DURC, ha un valore vincolante per la stazione appaltante, escludendo margini di valutazione. Il Collegio ha inoltre ribadito che la funzione della cauzione provvisoria è compensativa e non punitiva, e che nel caso specifico l’escussione è avvenuta in modo motivato, con esame individuale della situazione e non in via automatica, trovando quindi applicazione i principi euro-unitari.

La decisione definitiva ha confermato la legittimità degli atti di esclusione e di escussione della cauzione da parte di Trenitalia s.p.a.; è stato respinto l’appello di Comp.Tech.Europe e condannata la stessa alla rifusione delle spese del grado in favore di Trenitalia per euro 4.000, con compensazione delle spese rispetto a Botto R.O. Interior s.r.l. La sentenza ora ordina l'esecuzione dell'autorità amministrativa e completa l’iter giudiziario della procedura di gara, ribadendo l’esigenza di continuità e veridicità dei requisiti di partecipazione nelle gare pubbliche e la funzione di garanzia della cauzione nell’interesse della stazione appaltante.