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Cristoforetti Servizi Energia ottiene conferma dell'annullamento dell’esclusione dalla gara


Pubblicato il: 11/10/2025

Gli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno assistito Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha esaminato il contenzioso iscritto al n. 7849/2024 R.G., concernente l'appello promosso da Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione contro Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.

La vicenda deriva dalla procedura negoziata senza bando (RDO 4215503) per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di climatizzazione presso la sala mensa della Palazzina “N” della Caserma Vincenzo Raiola a Trieste. Il provvedimento impugnato, adottato il 2 luglio 2024 dal Dirigente della Scuola Allievi di Trieste P.d.S., aveva escluso Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. dalla procedura, sulla base della mancata effettuazione tempestiva del pagamento del contributo Anac.

La società aveva impugnato l'esclusione, gli atti consequenziali della procedura, nonché l’articolo 12 della Delibera ANAC n. 309/2023 e la Delibera ANAC n. 610/2023, ove intesi come ostativi alla partecipazione per chi non effettua il pagamento del contributo entro il termine di presentazione delle offerte. La ragione del contendere verteva dunque sull’interpretazione della normativa relativa al versamento del contributo Anac, in particolare sulla possibilità o meno di sanare il ritardo tramite il soccorso istruttorio, ovvero se la mancanza o intempestività del versamento dovesse condurre all’automatica esclusione dalla gara.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 289/2024, aveva accolto il ricorso proposto da Cristoforetti Servizi Energia S.p.a., disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione. Anac ha impugnato questa decisione, sostenendo la violazione dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005, dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023 e del Bando-tipo Anac n. 1/2023, affermando che il pagamento del contributo costituisse condizione imprescindibile per l’ammissibilità dell’offerta. Durante la pendenza dell’appello, e a fronte di un quadro giurisprudenziale incerto sul punto, la questione è stata sottoposta all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 6 del 9 giugno 2025 ha stabilito il principio di diritto secondo cui, finché non risulti il pagamento del contributo Anac, non può essere esaminata l’offerta e, in caso di inadempienza anche dopo il soccorso istruttorio, l’offerta va dichiarata inammissibile.

Subito dopo tale pronuncia, ritenendo ridefinite le coordinate giuridiche della fattispecie, Anac ha depositato in data 10 settembre 2025 atto di rinuncia all’appello.

Riconosciuta la rinuncia e preso atto del quadro di incertezza pregresso, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, confermando quindi il dispositivo favorevole a Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.

La decisione comporta l’annullamento definitivo del provvedimento di esclusione e consente a Cristoforetti di venir riammessa alla procedura oggetto di contestazione, oltre a sancire l’approccio ermeneutico consolidato dalla Plenaria del Consiglio di Stato sul requisito del pagamento del contributo Anac nelle procedure di gara.