Regione Lombardia mantiene il calendario venatorio per carenza d’interesse delle associazioni ambientaliste
Pubblicato il: 11/10/2025
L’avvocato Claudio Linzola ha assistito le associazioni LAC, WWF Italia ETS, LIPU, LNDC Animal Protection e LAV. L’avvocato Alessandro Gianelli ha rappresentato Regione Lombardia. Gli avvocati Pietro Balletti hanno rappresentato A.N.U.U., gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Bruni e Lorenzo Bertacchi hanno assistito F.I.D.C., gli avvocati Francesco Rossi Dal Pozzo e Paolo Piva hanno rappresentato l’Associazione Nazionale Libera Caccia, mentre l'avvocato Alfonso Celotto ha affiancato A.B. – Agrivenatoria Biodiversitalia.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8476/2025 (RG 8411/2024), ha deciso sull’appello proposto da alcune associazioni ambientaliste (LAC, WWF Italia ETS, LIPU, LNDC Animal Protection, LAV) contro Regione Lombardia per l’annullamento degli atti di approvazione del calendario venatorio 2024/2025 e dei relativi pareri tecnici. Le associazioni avevano impugnato la sentenza n. 2583/2024 del TAR Lombardia che aveva respinto il loro primo ricorso. Nel giudizio sono intervenuti, ad opponendum, anche le associazioni venatorie A.N.U.U., Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia e A.B. – Agrivenatoria Biodiversitalia.
La controversia riguardava la legittimità delle norme regionali che disciplinano date, modalità e limiti della stagione venatoria, tra cui l’apertura e la chiusura delle caccia, il superamento di alcune prescrizioni ISPRA, i carnieri giornalieri e stagionali, e la caccia in situazioni particolari come la presenza di neve o nei confronti di specie specifiche. Le associazioni ambientaliste avevano sostenuto, fra l’altro, la violazione del principio di precauzione, del parere ISPRA e di nuove norme costituzionali a tutela degli animali.
Il TAR aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro le norme sulla caccia e aveva dichiarato improcedibile la domanda relativa all’apertura anticipata della stagione venatoria, ritenendo infondati gli altri motivi relativi alle previsioni su chiusura, carnieri e modalità di caccia.
Le associazioni, appellando la sentenza, hanno riproposto le censure riferite, in particolare, ai limiti di carnieri, alle date di chiusura della caccia e all’efficacia dei pareri tecnici di ISPRA, insistendo su errori di giudizio, motivazione e applicazione delle norme nazionali e comunitarie. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, le stesse associazioni hanno rinunciato alla domanda per sopravvenuta carenza di interesse, dopo la conclusione della stagione venatoria di riferimento.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello in quanto, in presenza di una esplicita rinuncia, il giudice non può entrare nel merito, dovendosi limitare a prendere atto della perdita d’interesse. Tale principio è costante giurisprudenza amministrativa. Conseguentemente, le spese della fase di appello sono state compensate tra le parti.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Alfonso Celotto - Belvedere Inzaghi & Partners (BIP)
Lorenzo Bertacchi - Bertacchi Studio
Cristiano Bosin - Bosin Cristiano
Francesco Rossi Dal Pozzo - FIVERS
Claudio Linzola - Linzola Studio
Alberto Maria Bruni - Morbidelli Bruni Righi Traina
Giuseppe Morbidelli - Morbidelli Bruni Righi Traina
Paolo Piva - Piva Paolo

