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Agesp Attività Strumentali e LAA vincono la gara per il lavanolo nel Varesotto


Pubblicato il: 11/10/2025

Gli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti hanno assistito Agesp Attività Strumentali S.r.l.; l’avvocato Giacomo Graziosi ha rappresentato LAA – Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.; gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno affiancato Alsco Italia S.r.l.

Nel giudizio iscritto al n. 2972/2025 R.G. del Consiglio di Stato, la Sezione Quinta è stata chiamata a decidere sul contenzioso sorto tra Alsco Italia S.r.l. (seconda classificata) e la stazione appaltante Agesp Attività Strumentali S.r.l. nonché la prima graduata LAA – Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l., relativamente alla procedura CIG B20FC5F59B per l’appalto quinquennale del servizio di lavaggio e gestione delle divise dei dipendenti del settore rifiuti in cinque comuni della provincia di Varese, dal valore a base d’asta di 800 mila euro. Il ricorso in appello aveva ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado (TAR Lombardia, Sez. IV n. 1096/2025) che aveva visto soccombente Alsco.

La controversia trae origine dalle doglianze sollevate da Alsco, che lamentava presunte violazioni da parte di LAA rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM) richiesti dal bando, con particolare riferimento a modalità di riutilizzo e recupero dei capi dismessi. Secondo Alsco, gli accordi stipulati da LAA con soggetti terzi non avrebbero garantito la corretta attuazione del progetto tecnico e, in subordine, si contestava che la lex specialis avesse illegittimamente omesso l'applicazione di alcune regole CAM, come quelle sul recupero dell’acqua e l’uso di detergenti ecocompatibili, chiedendo pertanto l’esclusione di LAA o, quantomeno, la rideterminazione dei punteggi e la possibile ripetizione della gara.

Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso sul presupposto che gli accordi preliminari di LAA fossero idonei a supportare la bontà del progetto tecnico e che, pur non menzionando esplicitamente ogni singolo aspetto dei CAM, la documentazione di gara non escludeva l’obbligo, in fase esecutiva, di rispettare l’intero complesso delle prescrizioni ambientali. Di qui l’appello di Alsco, avente come motivi centrali l’inadeguatezza degli accordi e la presunta incompletezza della legge di gara in materia di CAM.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi, ha ripercorso tutte le censure presentate da Alsco, rilevando come le questioni sollevate – sia in relazione agli accordi di riutilizzo dei capi dismessi (inclusi i presunti errori materiali nelle denominazioni dei soggetti terzi, la genericità o aspecificità temporale degli accordi e la loro datazione) sia sulla portata dell’obbligo di rispetto dei CAM nella lex specialis – non trovassero fondamento. In particolare, la Sezione ha chiarito che gli errori materiali nelle denominazioni dei firmatari degli accordi erano facilmente emendabili, la coerenza delle attività dei soggetti terzi con la finalità del recupero degli indumenti risultava plausibile, e la possibilità di stipulare accordi generali non riferiti a singoli appalti era compatibile con la normativa CAM. Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio ha evidenziato come la legge di gara, tramite un rinvio generale e onnicomprensivo, imponesse ai concorrenti il rispetto di tutti i criteri ambientali minimi applicabili, senza limitazioni sostanziali, e che eventuali specificazioni nel capitolato avevano solo carattere esemplificativo, non escludendo alcun obbligo.

Elementi chiave della decisione sono stati: il riconoscimento dell’ampio margine della libertà negoziale nel disciplinare gli accordi tra economici per il riutilizzo, la veste cogente dell’obbligo di applicazione dei CAM anche ove la lex specialis operi precisazioni, e il principio di conservazione degli atti giuridici; il Consiglio di Stato ha inoltre applicato il criterio di specialità e quello di legalità nell'interpretazione e coordinamento delle clausole della legge di gara e del capitolato.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato l’appello di Alsco con sentenza pubblicata il 31 ottobre 2025, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione in favore di LAA e la coerenza della condotta di Agesp. In conseguenza del rigetto, Alsco è stata condannata a rifondere le spese di lite sia ad Agesp che a LAA, per un importo di 5.000 euro ciascuna, oltre accessori di legge. La sentenza rafforza il principio di applicazione rigorosa e integrale dei CAM negli appalti pubblici, ribadendo la prevalenza della tutela ambientale e delle regole sulla concorrenza negli appalti.