Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Autovie Venete ottiene l’annullamento del difetto di giurisdizione sul subentro autostradale


Pubblicato il: 11/10/2025

Gli avvocati Giuseppe Velluto e Fabio Giuseppe Baglivo hanno assistito S.p.a. Autovie Venete in liquidazione.

Con la sentenza n. 8488/2025, pubblicata il 31 ottobre 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) si è pronunciato sull’appello n. 4506/2025 proposto da S.p.a. Autovie Venete in liquidazione contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Autostrade Alto Adriatico s.p.a., in una controversia relativa ai criteri per la determinazione dell’indennizzo da subentro nella concessione di alcune tratte autostradali.

La vicenda ha avuto origine dalla decisione di Autovie Venete di impugnare, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, l’atto del 5 febbraio 2020 con cui il Ministero aveva adottato i “Criteri per la Determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili ai fini della qualificazione dell’indennizzo da subentro”. La società ricorrente riteneva tali criteri estranei e contrari alle previsioni della convenzione in essere, contestando inoltre la legittimità dei limiti fissati all’ammissibilità dei costi sostenuti dal concessionario. Un successivo atto, del 26 gennaio 2021, recante l’applicazione di tali criteri, veniva a sua volta impugnato.

Il TAR Lazio, chiamato a decidere in primo grado, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia concernesse pretese meramente patrimoniali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto vertenti sull’indennizzo spettante a seguito del subentro nella concessione.

Avverso tale decisione, Autovie Venete ha proposto appello, contestando la riconducibilità della questione a diritti soggettivi di mera natura patrimoniale e sostenendo che oggetto del contendere fosse l'illegittima adozione di criteri generali e preventivi da parte dell’autorità concedente, oltre la mera applicazione della disciplina convenzionale.

Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi proposti, riconoscendo che il contendere verteva su un atto autoritativo e generale dell’amministrazione, e non su una pura pretesa patrimoniale. È stato richiamato il principio secondo cui le controversie relative all’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione dei criteri generali per l’indennizzo da subentro nelle concessioni ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 133 c.p.a.), e non tra le ipotesi di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, dunque, ha annullato la sentenza del TAR Lazio e disposto il rinvio della causa allo stesso tribunale per la decisione sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione consente ad Autovie Venete di proseguire la contestazione della legittimità dei criteri adottati dal Ministero per la determinazione dell’indennizzo da subentro davanti al giudice amministrativo, riaprendo così la partita sulla corretta applicazione delle regole di valorizzazione dei cespiti devolvibili.