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Andreani Tributi ottiene conferma dell’esclusione di Step dalla gara tributi dell’Unione Alta Valle del Metauro


Pubblicato il: 11/10/2025

Pasquale Cerbo ed Enrico Pintus hanno assistito Step-Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l.; Andrea Calzolaio e Maria Cristina Mattiacci hanno rappresentato Andreani Tributi s.r.l.; Michela Ubaldi ha assistito l’Unione Montana Alta Valle del Metauro.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8493/2025 resa il 31 ottobre 2025 (RG n. 2600/2025), ha deciso il contenzioso avente ad oggetto la gara bandita dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro per l’affidamento mediante Accordo quadro dei servizi in materia tributaria per numerosi Comuni, tra cui Urbino. Le parti coinvolte sono Step-Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l., in qualità di appellante, e, tra i resistenti, Andreani Tributi s.r.l. e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro.

L’origine della vicenda risale alla procedura selettiva indetta nel giugno 2024 (CIG B1F1C07135, valore stimato 5,3 milioni di euro in quattro anni), in cui Step si era classificata in testa grazie al ribasso offerto. Tuttavia, la stazione appaltante aveva disposto la sua esclusione per anomalia dell’offerta, ritenendo che la società avesse sovrastimato i ricavi rispetto al valore massimo fissato nei documenti di gara. Step aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Marche, contestando i motivi di esclusione e sostenendo che la propria offerta fosse sostenibile anche considerando i costi, gli aggi e altri possibili introiti previsti dalla normativa e dagli atti di gara.

Il TAR Marche, con la sentenza n. 115/2025, aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze di Step sia sotto il profilo della legittimità dell’esclusione, sia su quello della presunta errata valutazione di anomalia, sottolineando il carattere vincolante del valore massimo previsto dalla lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha ora confermato integralmente la decisione di primo grado. In motivazione, il Collegio ha ribadito che, in tema di Accordo quadro, il valore massimo fissato nei documenti di gara rappresenta un limite invalicabile sia per gli operatori economici sia per l’Amministrazione, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza. La determinazione autonoma di importi maggiori da parte dei concorrenti viola l’assetto della procedura e comporta l’inammissibilità o l’anomalia dell’offerta ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Ulteriormente, il Consiglio ha stabilito che spese, rimborsi e oneri diversi dagli aggi non possono integrare veri e propri ricavi, respingendo l’argomentazione della società esclusa.

La sentenza ha quindi statuito il rigetto dell’appello di Step e la conferma dell’esclusione dalla gara, condannando la società appellante a rifondere le spese di lite (4.000 euro) in favore delle controparti. Dal provvedimento derivano per Step l’impossibilità di partecipare ai contratti attuativi dell’Accordo quadro e l’obbligo di copertura delle spese processuali, mentre per Andreani Tributi e l’Unione Montana resta confermata la legittimità dell’operato amministrativo e dei provvedimenti impugnati.