Ecoce ottiene l’ammissione alla gara rifiuti di Ottaviano
Pubblicato il: 11/11/2025
L’avvocato Luca Tozzi ha assistito Ecoce S.r.l. L’avvocato Oscar Mercolino ha rappresentato la Provincia di Avellino.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8523/2025 (RG n. 3057/2025), si è pronunciato su un ricorso per ottemperanza proposto da Ecoce S.r.l. contro la Provincia di Avellino e il Comune di Ottaviano, relativamente ad una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani bandita dal Comune per il tramite della stazione unica appaltante presso la Provincia. Al centro della controversia, la mancata ammissione della società ricorrente alla procedura negoziata, indetta per un valore di oltre 1,4 milioni di euro.
La vicenda trae origine dall’esclusione di Ecoce dalla gara, nonostante una formale istanza della società che richiedeva di partecipare, anche in raggruppamento temporaneo con un’altra impresa. Con sentenza n. 7778/2024, già divenuta definitiva, il Consiglio di Stato aveva ordinato alla stazione appaltante di consentirle la partecipazione, riconoscendo il diritto di Ecoce a ricevere l’invito alla procedura. Persistendo l’ostruzionismo della stazione appaltante, Ecoce ha promosso il giudizio di ottemperanza in vista della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
Solo dopo l’instaurarsi del contenzioso, la stazione appaltante ha poi inviato l’invito a Ecoce, consentendole di partecipare e quindi aggiudicarsi la gara (determinazione dirigenziale n. 1149/2025 del 14 agosto 2025). Nel frattempo, anche la mandante del costituendo RTI, Langella Mario s.r.l., è stata raggiunta dalla formale lettera d’invito, a seguito di specifica diffida del difensore di Ecoce. Il ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, subordinando tuttavia la decisione alla condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Nel corso del processo, la Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere, sottolineando di aver eseguito tempestivamente la sentenza ordinando l’invito anche a Langella Mario s.r.l. e precisando che la gara era comunque stata aggiudicata al raggruppamento Ecoce-Langella Mario.
Sul piano giuridico, il Collegio ha richiamato la pronuncia passata in giudicato che imponeva l’invito a Ecoce, sottolineando che l’esecuzione della precedente sentenza e la successiva aggiudicazione hanno sostanzialmente rimosso la ragione del contendere. Il giudizio si è quindi esaurito per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Consiglio di Stato ha disposto la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese tra le parti, riconoscendo, alla luce delle concrete modalità di esecuzione della sentenza e della collaborazione dimostrata in fase esecutiva, l’assenza di ragioni per accogliere la domanda di condanna alle spese avanzata da Ecoce. Il procedimento si chiude quindi senza ulteriori conseguenze economiche in capo alle parti.

