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Ministero delle Infrastrutture prevale nella disputa sulle perizie di variante con la società autostradale


Pubblicato il: 11/11/2025

L'avvocato Arturo Cancrini ha assistito Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a.

Il contenzioso oggetto della sentenza n. 8527/2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha visto coinvolte Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La controversia trae origine dal ricorso presentato dalla società autostradale avverso alcuni provvedimenti ministeriali di approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva relative ai lavori sull'A31 – Autostrada Valdastico, Lotto 5, Svincolo di Albettone – Barbarano Vicentino. Il procedimento in esame reca il numero di registro generale 1264 del 2025.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione da parte della società dei provvedimenti con cui il Ministero, approvando la perizia di variante n. 1 del 2017 e la successiva n. 2 del 2020, aveva escluso alcune voci di spesa dall’investimento. Secondo il Ministero, le lavorazioni variate, in particolare quelle inerenti alla galleria Rampezzana e ad interventi connessi a richieste di enti terzi o accordi con privati, non rientravano nella tipologia di spese ammissibili previste dalla convenzione. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. aveva sostenuto l'assoluta necessità tecnica di tali variazioni, dovute a impreviste condizioni del suolo e a sopravvenienze emerse in corso d’opera, ritenendo ingiustificato il loro mancato riconoscimento.

In primo grado, con sentenza n. 19350/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la vertenza dovesse essere devoluta al giudice ordinario. Il TAR aveva infatti sottolineato il carattere patrimoniale delle pretese avanzate dalla società, escludendo l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione nella fase esecutiva del rapporto concessorio tra Ministero e concessionaria.

Il nodo centrale della decisione risiede nella natura della pretesa: mentre la società appellante sosteneva la sussistenza di un potere autoritativo e quindi la giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato ha invece confermato che la posizione fatta valere era di diritto soggettivo derivante da un rapporto contrattuale ormai instaurato tra le parti. La decisione postula che, in mancanza di atti autoritativi tipici, ogni controversia avente ad oggetto l’attuazione del rapporto contrattuale e concernente rivendicazioni economiche spetti alla competenza del giudice ordinario, coerentemente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza sia amministrativa che della Corte di Cassazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente respinto l’appello della società concessionaria, confermando la sentenza del TAR Lazio. La conseguenza diretta consiste nell'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa: spetta dunque al giudice ordinario l’eventuale valutazione delle pretese economiche avanzate dalla società, che dovrà riassumere il giudizio in sede civile. Sul piano economico, la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. è stata inoltre condannata al pagamento di euro 3.000,00 a favore del Ministero per le spese di lite del grado.

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