Comune di San Giuliano Milanese ottiene la conferma delle obbligazioni convenzionali nel contenzioso urbanistico
Pubblicato il: 11/11/2025
L’avvocato Francesco De Giorgio ha assistito Synergy One s.r.l.; gli avvocati Gian Maria Menzani, Gianpaolo Menzani, Giorgia Romitelli, Nicola Naccari hanno rappresentato Milpar s.r.l.; gli avvocati Aldo Russo e Giovanni Corbyons hanno affiancato Esselunga s.p.a.; gli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle hanno rappresentato il Comune di San Giuliano Milanese.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8541/2025 (RG n. 4989/2023 e 5460/2023), ha deciso il contenzioso che ha visto contrapposti il Comune di San Giuliano Milanese alle società Synergy One s.r.l. e Milpar s.r.l., in relazione a una controversia originata dalla convenzione urbanistica stipulata il 25 maggio 2009.
Nel giudizio erano coinvolte anche Esselunga s.p.a., intervenuta a resistere alle domande, e la milanese Milpar s.r.l., subentrata successivamente su parte delle aree interessate.
Le società private impugnavano la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che in primo grado aveva accolto le domande del Comune, imponendo alle società l’adempimento di alcune obbligazioni e respingendo le istanze risarcitorie proposte in via incidentale dalle società stesse. La vicenda trae origine dalla convenzione urbanistica rep. n. 62877, stipulata per l’attuazione di un Programma Integrato di Intervento su aree del Comune di San Giuliano Milanese.
L’accordo prevedeva la realizzazione di un complesso a destinazione commerciale, ricettiva e terziaria, e includeva cessione gratuita di aree, obblighi di urbanizzazione e la monetizzazione di alcune dotazioni di servizio. Nel corso dell’esecuzione, parte degli obblighi venivano adempiuti (tra cui il supermercato Esselunga), ma altri – come l’asservimento di aree, il pagamento di somme convenute e l’interramento di un elettrodotto – risultavano inadempiuti secondo l’ente locale. Le società chiedevano una proroga dei termini della convenzione, non riconosciuta dal Comune, il che conduceva all’instaurazione di vari giudizi amministrativi.
A seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 2735/2022, che aveva accolto il ricorso del Comune e respinto i ricorsi inerenti agiti dalle società private, Synergy One e Milpar ricorrevano in appello al Consiglio di Stato. Il Comune e Esselunga si costituivano, la prima per resistere, la seconda per l’accoglimento degli appelli o comunque per il riconoscimento della propria esclusione dagli obblighi solidali. La Milpar, in corso di giudizio, aderiva all’eccezione di improcedibilità, mentre presso il Consiglio di Stato venivano esaminati nel merito tutti i motivi di appello ritenuti infondati secondo criteri di diritto e di merito.
Elemento centrale dell’intero contenzioso è risultata l’interpretazione dell’art. 10 della convenzione urbanistica, in materia di obblighi di “dare” (pagamento di somme) e di “fare” (realizzazione opere). Il Collegio ha ritenuto, interpretando testualmente e sistematicamente le clausole dell’accordo e la normativa regionale di riferimento, che la monetizzazione convenuta costituisca un’obbligazione autonoma e persistente a carico degli operatori, insensibile alla mancata realizzazione di specifiche opere (come la stazione ferroviaria) o alla mancata proroga della convenzione. L’obbligo di versare le somme di denaro pattuite risulta fondato sulla scelta convenzionale in attuazione della disciplina regionale, che consente la monetizzazione delle dotazioni pubbliche.
Il Consiglio di Stato ha anche confermato la natura solidale degli obblighi nei confronti delle società Synergy e Milpar, escludendo la responsabilità solidale di Esselunga S.p.a. in virtù della specifica ripartizione degli obblighi prevista dalla convenzione. In merito alle doglianze delle società private relative ad asserite inadempienze o colpe del Comune, il Collegio ha osservato che la posizione delle stesse rientrava nei limiti dell’obbligazione assunta, non potendo trovare fondamento né l’esimente della mancata proroga né la pretesa del danno da affidamento incolpevole.
La decisione del Consiglio di Stato ha respinto integralmente gli appelli delle società Synergy One e Milpar, confermando la sentenza di primo grado e sancendo la loro condanna, in solido, alla rifusione delle spese di lite verso il Comune di San Giuliano Milanese, quantificate in euro 15.000 oltre accessori. Le spese tra le società private e Esselunga sono state compensate. Viene così ribadita la prevalenza degli obblighi convenzionali assunti in sede di convenzione urbanistica, anche a fronte di mutate condizioni operative o dell’assenza di proroghe, a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla pianificazione urbanistica locale.

