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Il Consiglio di Stato conferma la posizione di AGCom sui contributi al settore postale


Pubblicato il: 11/12/2025

Gli avvocati Emiliano Fumagalli e Laura Scambiato hanno assistito Brt S.p.A.

Con tre distinte sentenze pubblicate il 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per revocazione proposti da Brt S.p.A. avverso altrettante pronunce precedenti che avevano confermato l’obbligo della società di corriere espresso di contribuire al finanziamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom). Le sentenze in questione sono la n. 08551/2025 (R.G. 8674/2024), la n. 08552/2025 (R.G. 8739/2024) e la n. 08553/2025 (R.G. 8740/2024).

In ciascun giudizio, Brt S.p.A. aveva dedotto la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse omesso di considerare la peculiarità del segmento di mercato B2B (business-to-business) in cui opera, ritenuto estraneo al “mercato di competenza” di AGCom ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999. Secondo la società, tale segmento non coinvolgerebbe consumatori finali e si svolgerebbe in un ambito esclusivamente negoziale e privatistico, sottratto a esigenze regolatorie. La censura si fondava sull’assunto che l’attività esercitata da BRT non costituisse “offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale”, e che pertanto non fosse soggetta alla contribuzione.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto infondate le doglianze, chiarendo che non ricorre alcun errore di fatto suscettibile di revocazione. In particolare, ha ribadito che l’errore revocatorio deve consistere in una svista obiettivamente rilevabile, tale da far ritenere inesistente un fatto documentalmente provato o viceversa, e che non abbia costituito oggetto di valutazione da parte del giudice. Nelle tre pronunce impugnate, il Collegio aveva invece espressamente esaminato i motivi di appello relativi alla non assoggettabilità di BRT al contributo, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 settembre 2023 (causa C-226/22), secondo cui è legittimo imporre in modo uniforme a tutti gli operatori postali, inclusi quelli di corriere espresso, l’obbligo di contribuzione, indipendentemente dall’intensità dell’attività regolatoria svolta nei loro confronti.

Il Consiglio ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza non riserva una posizione particolare agli operatori che non svolgono attività di offerta al pubblico, e che la censura di BRT tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito già esaminato, in contrasto con la natura straordinaria del rimedio revocatorio.

Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la società ricorrente condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in €3.000 per ciascun giudizio, oltre accessori di legge.