Wind Tre ottiene dichiarazione di improcedibilità nel contenzioso sul servizio universale
Pubblicato il: 11/12/2025
Gli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi hanno assistito Wind Tre S.p.A. Gli avvocati Francesco Saverio Cantella, Marco D’Ostuni, Filippo Lattanzi e Marco Zotta hanno assistito Telecom Italia S.p.A.
Concluso avanti al Consiglio di Stato – Sezione Sesta – il contenzioso avviato da Wind Tre S.p.A. contro la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) relativa al riparto dei costi del servizio universale per l’anno 2009, con la sentenza n. 8561/2025 (RG 10193/2021) pubblicata il 4 novembre 2025.
La decisione riguarda la vicenda dell’onere di contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, con coinvolgimento, oltre alle amministrazioni pubbliche, di Telecom Italia quale soggetto incaricato, e di altri operatori tra i quali Vodafone Italia, BT Italia, Fastweb e Tiscali, non costituiti in giudizio.
La controversia origina dal ricorso con cui Wind Tre impugnava la Delibera AGCOM 88/18/CIR, che aveva stimato per l’anno 2009 un costo netto del servizio universale pari a 11,85 milioni di euro, suddividendo tale importo tra i diversi operatori. Wind Tre contestava la pretesa contributiva avversando vari profili: dalla presunta prescrizione del credito richiesto, all’illegittimità della sospensione del procedimento amministrativo, errori nel calcolo e nella ripartizione dell’onere, e asserite violazioni di principi di buon andamento e corretta gestione amministrativa. Con motivi aggiunti, la società aveva esteso la propria contestazione anche alla successiva comunicazione ministeriale di riparto tra operatori della quota.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 9378/2021, aveva respinto il ricorso di Wind Tre, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato, ravvisando la ragionevolezza dell’approccio di AGCOM al calcolo del costo netto per il 2009. L’esito negativo del giudizio di primo grado aveva determinato l’appello della società innanzi al Consiglio di Stato, reiterando le censure originarie, in particolare sulla decorrenza della prescrizione, sulla legittimità della sospensione del procedimento, sulle modalità di accertamento dell’iniquità dell’onere a carico degli operatori, e infine sulle modalità di calcolo e ripartizione del quantum dovuto.
Elementi determinanti nella decisione del Consiglio di Stato sono stati, da un lato, la definizione della corretta decorrenza della prescrizione, ritenuta dal Collegio non ancorata all’annualità di riferimento 2009, ma alla data della delibera AGCOM che ha concluso il procedimento di calcolo e riparto, e, dall’altro, le plurime modifiche regolatorie e giurisprudenziali intervenute nelle more.
Nel frattempo, infatti, le successive delibere AGCOM (n. 18/21/CIR) e le pronunce dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato (nn. 4301 e 4549 del 2025) hanno annullato tanto i provvedimenti fondanti quanto quelli confermativi dell’assetto originario, in ragione della ritenuta inidoneità dei criteri utilizzati per valutare l’iniquità dell’onere.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli effetti degli annullamenti intervenuti nei confronti delle delibere AGCOM, e la necessità per l’Autorità di procedere a nuova valutazione sull’iniquità per le annualità in esame, incidessero sulla persistenza dell’interesse delle parti a una pronuncia nel merito sul quantum. Ciò rende improcedibile il giudizio, essendo ormai il regime regolatorio e i titoli della pretesa economica superati da sopravvenute statuizioni, e spettando all’Autorità la riedizione delle valutazioni.
La sentenza dichiara quindi in parte improcedibile e in parte respinge l’appello di Wind Tre, con integrale compensazione delle spese di lite. Il risultato pratico è che nessuno degli operatori coinvolti è, allo stato, tenuto al pagamento della quota 2009 sulla base delle delibere impugnate, rinviando ogni questione all’esito dei futuri provvedimenti AGCOM conformativi alle nuove direttive giurisprudenziali.

