Ministero delle Infrastrutture confermata la giurisdizione ordinaria nella disputa sui costi della Valdastico Sud
Pubblicato il: 11/12/2025
L'avvocato Arturo Cancrini ha assistito Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a.
Con quattro sentenze pubblicate il 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha rigettato gli appelli proposti da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le pronunce in questione sono la n. 08562/2025 (R.G. 1265/2025), n. 08563/2025 (R.G. 1266/2025), n. 08564/2025 (R.G. 1267/2025) e n. 08566/2025 (R.G. 1268/2025).
Le controversie riguardavano l’approvazione parziale da parte del Ministero delle perizie di variante tecnica e suppletiva relative ai lavori sull’A31 Valdastico Sud, in particolare per i lotti relativi al ponte sull’Adige, agli impianti elettrici generali e alle opere a verde. In ciascun caso, la società concessionaria lamentava l’illegittimità del provvedimento ministeriale, che aveva escluso dal riconoscimento a investimento diverse voci di spesa, ritenendole non riconducibili a cause di forza maggiore o fatto del terzo, bensì a carenze progettuali imputabili al concessionario.
La società appellante sosteneva che tali esclusioni violassero la Convenzione unica stipulata con ANAS nel 2007 e la Delibera CIPE n. 39/2007, e che il provvedimento impugnato costituisse esercizio di potere autoritativo, tale da radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, si contestava che il Ministero avesse agito in modo discrezionale e lesivo dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio, incidendo unilateralmente sui diritti patrimoniali del concessionario.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato l’orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, secondo cui le controversie attinenti alla fase esecutiva di una concessione, ove non vi sia esercizio di poteri pubblicistici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che le domande formulate dalla società riguardavano rivendicazioni economiche e diritti soggettivi derivanti dal contratto di concessione, e non interessi legittimi lesi da provvedimenti autoritativi.
In particolare, è stato ribadito che l’approvazione delle perizie di variante, in assenza di poteri autoritativi esercitati dalla Pubblica Amministrazione, costituisce attività vincolata e paritetica, propria del rapporto contrattuale tra concedente e concessionario. La giurisdizione amministrativa esclusiva, prevista dall’art. 133 c.p.a., non si estende alle controversie patrimoniali sorte nella fase esecutiva del contratto, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 23418/2020, n. 5594/2020, n. 18267/2019).
Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli e confermato le sentenze di primo grado, condannando la società appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in €3.000 per ciascun giudizio, oltre accessori di legge.

