Comune di Milano ottiene il rigetto parziale sul caso dei passi carrabili in via Appolodoro
Pubblicato il: 11/12/2025
Gli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Giuseppe Lepore e Antonello Mandarano hanno rappresentato il Comune di Milano. Gli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, Giovanni Corbyons e Rosanna Macis hanno assistito Quartiere del Sarto S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con sentenza n. 8566 del 2025 sul ricorso n. 17/2025 proposto dal Comune di Milano contro Quartiere del Sarto S.r.l., riguardante la richiesta di riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2052/2024. La vicenda riguarda il rigetto, da parte dell’amministrazione comunale, delle istanze di autorizzazione presentate dalla società per l’apertura di due passi carrabili alle estremità della via pedonale privata Appolodoro.
Quartiere del Sarto S.r.l. aveva impugnato innanzi al T.A.R. i provvedimenti comunali che negavano l’autorizzazione per realizzare due accessi carrabili sulla via privata Appolodoro. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso, esclusa l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio pedonale e riscontrando carenze motivazionali e istruttorie nei provvedimenti del Comune, data l’assenza di un’adeguata valutazione sulla possibilità di derogare ai regolamenti applicabili.
Il Comune di Milano ha poi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando in particolare: l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse, l’erroneità dell’esclusione dell’asservimento ad uso pubblico di via Appolodoro e la presunta lacuna motivazionale nei dinieghi impugnati. La società Quartiere del Sarto si è costituita eccependo l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello dal Comune e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato, in via preliminare, ha ritenuto inammissibile la nuova produzione documentale del Comune poiché non indispensabile ai fini della decisione. Ha confermato la correttezza dell’interpretazione dell’interesse della società ricorrente alla limitazione della circolazione, ritenendola tutelabile. In merito alla qualificazione dell’uso pubblico della via privata, il Collegio ha escluso la sussistenza di sufficienti indizi per riconoscere una servitù pubblica di passaggio, rimarcando la necessità di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico. Ha poi sottolineato che la mancanza dell’inclusione di via Appolodoro nell’elenco delle strade soggette a tassa di occupazione del suolo pubblico costituisce un indizio contrario a tale uso.
La decisione si è però spostata sul terzo motivo di appello: il Consiglio ha accolto la censura del Comune limitatamente al provvedimento dirigenziale n. 0301302 del 30 maggio 2022, rilevando una motivazione puntuale e conforme al regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (art. 46 d.P.R. 495/1992), che vieta l’apertura di passi carrabili a meno di 12 metri dalle intersezioni, salvo deroga solo per passi già esistenti.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del T.A.R., accogliendo solo il terzo motivo di appello e rigettando per il resto. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è stato rigettato in relazione al provvedimento comunale del 30 maggio 2022, mentre permane l’annullamento rispetto al secondo diniego. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti, considerata la reciproca soccombenza. L’effetto diretto della pronuncia è il mantenimento della validità del diniego del Comune per una delle due richieste di apertura dei passi carrabili.

