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Guidi Costruzioni ottiene la conferma dell’aggiudicazione nella gara Autostrade per l’Italia


Pubblicato il: 11/12/2025

Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno assistito Guidi Costruzioni S.r.l.; gli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli hanno rappresentato Autostrade per l’Italia S.p.A.; gli avvocati Angelo Clarizia e Guido Acquaviva Coppola hanno affiancato Società Divisione Cantieri Stradali S.r.l. e Consorzio Stabile Medil.

Si è concluso davanti al Consiglio di Stato un complesso contenzioso relativo all’affidamento di un importante appalto pubblico per lavori di ammodernamento di opere d’arte sulle tratte di competenza del 7° tronco di Pescara, indetto da Autostrade per l’Italia S.p.A. La sentenza, pubblicata il 4 novembre 2025 (n. 08567/2025, RG n. 2045/2025), vedeva contrapposte, tra le altre, la Società Divisione Cantieri Stradali S.r.l. (DCS) e Consorzio Stabile Medil – mandanti del costituendo RTI ricorrente – contro l’aggiudicataria Guidi Costruzioni S.r.l. e la stessa Autostrade per l’Italia S.p.A., a seguito del ricorso contro la sentenza del TAR Lazio n. 2684/2025.

La vicenda trae origine dalla procedura di gara, avviata il 20 dicembre 2023, per la stipula di un Accordo Quadro da 150 milioni di euro, divisi in due lotti, riservato a lavori evolutivi di grande rilevanza infrastrutturale. Per il secondo lotto, DCS aveva visto attribuirsi un punteggio pari a zero nel sub-criterio dell’offerta tecnica dedicato al “Curriculum lavori in presenza di traffico”, in quanto priva di specifica documentazione (CEL, SAL, certificati di pagamento) richiesta dal disciplinare di gara. DCS aveva chiesto soccorso istruttorio evidenziando come le proprie pregresse lavorazioni (di importo superiore a 1,5 milioni di euro) fossero già state svolte per la medesima stazione appaltante e fossero direttamente verificabili tramite il fascicolo virtuale FVOE, secondo le previsioni normative vigenti. La richiesta fu però rigettata, portando quindi all’aggiudicazione definitiva a favore di Guidi Costruzioni S.r.l. e altri operatori economici per un importo complessivo di 60 milioni di euro circa per il lotto 2, a fronte di un consistente ribasso su base d’asta.

Il ricorso di DCS avverso l’esito di gara e il provvedimento di aggiudicazione non aveva trovato accoglimento presso il TAR Lazio, che con sentenza n. 2684/2025 aveva confermato la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante. DCS proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, eccependo, tra gli altri motivi, l’erroneità della sopravvenuta declaratoria di esclusione e il mancato utilizzo degli strumenti istruttori da parte di ASPI per la verifica delle precedenti esperienze lavorative.

Nella sentenza il Consiglio di Stato ricostruisce dettagliatamente le difese delle parti e sottolinea come la lex specialis della gara, con riferimento al criterio contestato, fosse chiara nell’imporre la produzione documentale dei lavori analoghi attraverso precisi mezzi di prova, non ritenendo sufficiente la mera indicazione tramite i sistemi interoperabili di verifica (FVOE). Inoltre, viene ribadito che il principio “once only” e l’art. 99 d.lgs. 36/2023, pur imponendo lo snellimento procedurale con il recupero d’ufficio delle informazioni giuridicamente rilevanti, non esentano però il concorrente dal rispetto degli obblighi documentali specificamente previsti dalla lex specialis per la valutazione dell’offerta tecnica. Altrettanto, il soccorso istruttorio non può sostituirsi ad un’integrazione sostanziale di elementi mancanti ma si limita a chiarire eventuali ambiguità dell’offerta già formulata.

La decisione del Consiglio di Stato conferma integralmente la pronuncia del TAR Lazio, respingendo l’appello proposto da DCS. Di conseguenza, viene consolidata a vantaggio di Guidi Costruzioni S.r.l. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il secondo lotto, con la condanna di DCS al pagamento delle spese processuali – pari a 4.000 euro ciascuna più accessori – sia in favore di Autostrade per l’Italia S.p.A. sia della stessa Guidi Costruzioni S.r.l. Tale esito comporta il mantenimento degli effetti economici e giuridici dell’aggiudicazione e cristallizza il principio di stretta osservanza della legge di gara nelle procedure di evidenza pubblica.