Italgas ottiene l’annullamento della richiesta di canoni prescritti dalla Regione Lazio
Pubblicato il: 11/12/2025
L’Avvocato Carolina Eunice Loria ha assistito Italgas Reti s.p.a. L’Avvocato Fiammetta Fusco ha rappresentato la Regione Lazio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8571/2025 sul ricorso n. 7632/2023, ha definito la controversia tra Italgas Reti s.p.a. e la Regione Lazio relativa alla richiesta di pagamento, da parte di quest’ultima, di canoni demaniali provvisori e dell’imposta regionale in relazione alle annualità 1999-2014. La nota della Regione Lazio oggetto di impugnazione (prot. n. 173391 del 30 marzo 2015) richiedeva un versamento complessivo di € 54.055,10 per canoni e imposte non corrisposti in riferimento ad una concessione demaniale nel Comune di Minturno.
La vicenda prende avvio nel 2015, allorché Italgas riceve la comunicazione di pagamento e decide di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il TAR, con la sentenza n. 1816/2023, aveva respinto nel merito il ricorso di Italgas, pur rigettando le eccezioni preliminari della Regione. Italgas proponeva quindi appello deducendo la prescrizione dei crediti richiesti per le annualità più risalenti e documentando pagamenti già avvenuti per certi periodi.
Il Consiglio di Stato, dapprima con sentenza non definitiva n. 5989/2024, aveva parzialmente accolto i motivi di appello e disposto una articolata istruttoria circa i pagamenti e la prescrizione dei crediti, coinvolgendo anche il Comune di Minturno a seguito del trasferimento dei fascicoli previsto dalla normativa regionale. Tuttavia, il Comune non ha prodotto la documentazione richiesta e solo Italgas ha depositato atti a suo favore.
Nel merito, la decisione della controversia si è basata sulla documentazione degli avvenuti pagamenti da parte di Italgas per gli anni 1998-2001 e sulla prescrizione quinquennale applicabile ai canoni concessori demaniali, già riconosciuta da costante giurisprudenza di merito e legittimità. Il Collegio ha rilevato che la nota della Regione Lazio del 2020, indicata come atto interruttivo, non poteva avere effetto sulla prescrizione maturata per i crediti anteriori al 15 aprile 2015, e comunque la stessa proposizione del ricorso davanti al TAR aveva interrotto la prescrizione solo per i canoni successivi al 30 marzo 2010.
La sentenza del Consiglio di Stato accoglie quindi in parte l’appello di Italgas Reti: annulla la nota della Regione Lazio per quanto concerne i canoni già pagati (1998-2001) e per quelli prescritti (anteriore al 14 novembre 2011), riconoscendo il diritto della società a vedere annullata la richiesta per tali somme. Viene disposto che la Regione Lazio dovrà rideterminarsi circa la richiesta di pagamento, tenendo conto della pronuncia e con riferimento anche all’imposta regionale. Dal pronunciamento discende la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ma la Regione Lazio è condannata a rimborsare a Italgas il contributo unificato per entrambi i gradi del giudizio.

