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Vittoria del Consorzio Parmigiano Reggiano sulla classificazione del lisozima


Pubblicato il: 11/12/2025

Gli avvocati Simone Cadeddu e Giovanni Galimberti hanno rappresentato il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Gli avvocati Arturo Cancrini e Paolo Colombo hanno assistito il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sulla controversia tra il Ministero della Salute, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Dalter Alimentari S.p.A., Mulino Alimentare S.p.A. e il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano.

La vicenda, iscritta ai numeri di registro generale 4454 e 4496 del 2024, trae origine dall'impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 18931/2023. Il nucleo della questione riguardava la richiesta, da parte del Consorzio Grana Padano, di modificare la classificazione del lisozima utilizzato nella produzione del Grana Padano DOP da "additivo conservante" a "adiuvante/coadiuvante tecnologico" dopo almeno nove mesi di stagionatura. Tale modifica avrebbe avuto ripercussioni sulle indicazioni in etichetta e, potenzialmente, sulla percezione dei consumatori, posto che il Parmigiano Reggiano è autorizzato a vantare la dicitura "senza additivi" o "senza conservanti".

La richiesta era stata accolta dal Ministero della Salute, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, ma contestata dal Consorzio Parmigiano Reggiano, che sollevava questioni di competenza e di conformità alla normativa europea su additivi alimentari. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso del Consorzio Parmigiano Reggiano, annullando il provvedimento ministeriale per incompetenza, in quanto la disciplina in materia di sicurezza alimentare e la classificazione degli additivi è riservata alle istituzioni dell’Unione Europea sia secondo il Regolamento CE n. 1333/2008 che il successivo Regolamento UE n. 1129/2011.

Contro la decisione di primo grado avevano proposto appello sia il Ministero che il Consorzio Grana Padano, richiedendo la riforma della sentenza.

Il Consiglio di Stato ha esaminato anzitutto le eccezioni di inammissibilità avanzate dagli appellanti, reputandole infondate. Ha confermato che il Consorzio Parmigiano Reggiano, quale soggetto preposto alla tutela e valorizzazione della rispettiva DOP, era legittimato ad agire poiché i comportamenti di consumo e la libera concorrenza tra prodotti DOP analoghi potevano essere influenzati dalla diversa classificazione e indicazione di ingredienti in etichetta.

L’organo giudicante ha ritenuto decisivo il dato normativo europeo: il lisozima, classificato come additivo (E1105) autorizzato nei formaggi stagionati secondo l’allegato II del Regolamento n. 1333/2008, può vedere modificata la propria classificazione solo attraverso la procedura comunitaria centralizzata e non per iniziativa delle autorità nazionali. Gli elementi tecnici e le definizioni normative hanno evidenziato altresì la persistenza del lisozima nel prodotto finito in quantità significativa, il che impedisce la sua riconduzione ai "coadiuvanti tecnologici".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato gli appelli e confermato l’annullamento della nota ministeriale impugnata. Sul piano economico-giuridico, la decisione impedisce che il Grana Padano venga etichettato senza la menzione di "additivi" o "conservanti" analogamente al Parmigiano Reggiano, lasciando immutata la disciplina degli additivi alimentari come regolata a livello europeo. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della complessità tecnica della controversia.