L’Autorità Antitrust vede confermate le sanzioni contro Nouveaux Arts per pratiche commerciali scorrette
Pubblicato il: 11/13/2025
Gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Maurizio Pappalardo hanno rappresentato Nouveaux Arts s.r.l.
Con le sentenze n. 08587/2025 e n. 08588/2025, pubblicate il 5 novembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto i ricorsi in appello proposti da Nouveaux Arts s.r.l. (già Pemacom s.r.l., a seguito di fusione con Assegnazione Arte s.r.l.) avverso le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che avevano confermato la legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le pronunce riguardano il procedimento n. 28322, avviato a seguito di una segnalazione da parte di Treccani Reti s.p.a., e culminato nell’accertamento di due pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle società coinvolte: una ingannevole e una aggressiva, in violazione degli articoli 21, 24 e 25 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005).
La vicenda ruota attorno all’attività di telemarketing e vendita porta a porta di opere editoriali e artistiche, condotta da Nouveaux Arts s.r.l. per conto della società Progetto Archivio Storico. L’AGCM ha ritenuto che, nel corso delle telefonate ai clienti, gli operatori del call center abbiano lasciato intendere falsamente di agire in accordo con case editrici prestigiose, omettendo la finalità commerciale del contatto. Inoltre, le visite domiciliari degli “art promoter” sarebbero state caratterizzate da pressioni indebite e tecniche persuasive tali da indurre i consumatori, anche anziani e vulnerabili, a ritenere che l’attività fosse svolta sotto l’egida di istituzioni ufficiali. Tali condotte sono state ritenute lesive della libertà di scelta del consumatore e contrarie alla normativa vigente.
Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della ricostruzione fattuale operata dall’Autorità, ritenendo infondate le censure sollevate dall’appellante in merito al difetto di istruttoria, alla violazione del diritto di difesa e all’illegittimità del parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom). Quest’ultimo, sebbene atto endoprocedimentale, è stato ritenuto non impugnabile autonomamente, in quanto non lesivo. Il Collegio ha inoltre escluso che l’AGCM abbia fatto un uso distorto del parere, evidenziando come la valutazione dell’illiceità sia stata fondata su una condotta complessiva e non sul mero contatto telefonico.
Quanto alla proposta di impegni presentata dalle società, il Consiglio ha ritenuto legittimo il rigetto da parte dell’Autorità, in quanto le pratiche contestate erano caratterizzate da manifesta scorrettezza e gravità, elementi che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie, giustificano la reiezione degli impegni a prescindere dalla loro idoneità astratta. La discrezionalità dell’AGCM in tale valutazione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata, che riconosce all’Autorità il compito di tutelare efficacemente il consumatore anche mediante l’irrogazione di sanzioni.
Infine, il Consiglio ha ritenuto congrue le sanzioni pecuniarie irrogate: 65.000 euro e 80.000 euro a carico di Progetto Archivio Storico, 45.000 euro per Assegnazione Arte s.r.l., e 5.000 euro per ciascuna delle due condotte contestate a Pemacom s.r.l., tenendo conto della dimensione economica dei soggetti coinvolti e del pregiudizio arrecato ai consumatori. Le istanze di oscuramento dei dati personali sono state respinte per genericità e carenza di motivazione.
Le sentenze n. 08587/2025 e n. 08588/2025 confermano dunque la piena legittimità dell’azione dell’AGCM e ribadiscono l’importanza della trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali rivolte ai consumatori.

