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Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni dell’AGCM contro Progetto Archivio Storico


Pubblicato il: 11/10/2025

Gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Maurizio Pappalardo hanno assistito Progetto Archivio Storico s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 8589/2025 (RG n. 3202/2024), ha respinto il ricorso proposto da Progetto Archivio Storico s.r.l. contro la decisione con cui il TAR Lazio aveva già respinto la domanda di annullamento dei provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che avevano accertato la commissione di pratiche commerciali scorrette da parte della società, confermando le correlate sanzioni pecuniarie.

La causa trae origine da un procedimento avviato dall’AGCM in seguito a una segnalazione di Treccani Reti S.p.A. nei confronti di Progetto Archivio Storico e delle società connesse.

L’Autorità aveva contestato due pratiche scorrette: una ingannevole, consistente nel contattare telefonicamente potenziali clienti facendo intendere una collaborazione con Treccani (o con altre case editrici di rilievo) per la consegna di "certificati di valorizzazione", occultando la reale finalità commerciale della chiamata; e una aggressiva, caratterizzata da insistenti telefonate e appuntamenti domiciliari volti a proporre la vendita di opere d’arte con tecniche di pressione psicologica.

L’AGCM aveva quindi irrogato a Progetto Archivio Storico due sanzioni rispettivamente di 65.000 e 80.000 euro. Il provvedimento dell’Autorità era stato impugnato avanti al TAR Lazio, che aveva rigettato il ricorso ritenendo giustificata la qualificazione delle pratiche come scorrette e congrue le sanzioni irrogate.

La pronuncia del TAR aveva riconosciuto il corretto iter istruttorio, respinto le censure sulla presunta violazione del diritto di difesa, e aveva riscontrato la gravità e potenziale lesività delle pratiche contestate.

Progetto Archivio Storico aveva altresì proposto appello contestando la decisione del TAR sotto molteplici profili, tra cui la supposta errata ricostruzione dei fatti, la sproporzione delle sanzioni e il diniego di anonimizzazione dei dati personali.

Il Consiglio di Stato ha confermato la ricostruzione complessiva dei fatti e l’impianto sanzionatorio disposto dall’AGCM, ritenendo che la condotta della società fosse caratterizzata da elementi oggettivi di scorrettezza sia sotto il profilo ingannevole (mancata trasparenza e chiarezza circa l’identità e le finalità commerciali dei contatti telefonici, indebita spendita del nome di case editrici di prestigio, occultamento della reale natura della proposta) sia sotto il profilo aggressivo (pressioni e tecniche persuasive idonee a influenzare indebitamente la libertà di scelta del consumatore).

Valutando le argomentazioni di parte ricorrente, il Consiglio di Stato ha ribadito che la sanzione è stata determinata tenendo conto della portata astratta e del potenziale impatto della condotta, escludendo che la mancata corrispondenza numerica tra segnalazioni e clienti coinvolti rilevi ai fini dell’illecito, poiché la norma tutela ex ante il mercato.

In definitiva, con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello di Progetto Archivio Storico s.r.l., confermando sia l’impostazione giuridica dell’AGCM sia la congruità delle misure sanzionatorie. La società è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali (5.000 euro oltre accessori di legge) nei confronti dell’Autorità. Il Collegio ha ritenuto infondata anche la richiesta di anonimizzazione del provvedimento, riconoscendo l’interesse generale dei consumatori alla conoscenza delle pratiche commerciali scorrette accertate.