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Associazione Rosa del Deserto confermata sugli impianti tv di Roma


Pubblicato il: 11/13/2025

L'avvocato Gianmarco Poli ha rappresentato Tele In s.r.l.; l'avvocato Nicola Massafra ha assistito l’Associazione culturale Rosa del deserto.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 5832/2024 promosso da Tele In s.r.l. contro il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Associazione culturale Rosa del deserto. L’appello ha ad oggetto l’annullamento della sentenza del Tar Lazio n. 6602/2024 concernente la legittimità della trasmissione su frequenza CH 31 nel territorio di Roma da parte dell’Associazione Rosa del deserto, pur in presenza della precedente diffida di Tele In s.r.l., cessionaria del ramo aziendale già di Roma Uno s.r.l.

La vicenda si articola sulle frequenze televisive assegnate alle emittenti Roma Uno s.r.l. e Associazione Rosa del deserto, le quali avevano stipulato sin dal 2010 un accordo di condivisione della frequenza CH 31 UHF per evitare interferenze, approvato dalle autorità competenti. Successivamente Roma Uno s.r.l. nel 2013 rinunciava al proprio progetto di rete, lasciando la gestione del relativo Mux in capo alla sola Associazione Rosa del deserto che, in virtù degli accordi, ha continuato a esercire gli impianti. Ulteriori provvedimenti ministeriali nel 2016 e nel 2018 hanno formalizzato la revoca dei diritti d’uso alla fallita Roma Uno s.r.l. sugli impianti in questione, lasciandoli nella disponibilità esclusiva della controinteressata.

Tele In s.r.l., subentrata a Roma Uno s.r.l., ha diffidato il Ministero dall’autorizzare le trasmissioni dell’Associazione Rosa del deserto sui suddetti impianti, sostenendo l’insussistenza di un titolo valido in capo alla stessa e la titolarità esclusiva dei diritti in capo alla propria società. Il Ministero ha però negato la richiesta, motivando sia con la revoca già intervenuta sia con la necessità di evitare interferenze, mentre il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse concreto.

Nel procedimento di appello, Tele In s.r.l. ha insistito sulla presunta titolarità del diritto d’uso sulla frequenza CH 31 e sull’interesse a ottenere la revoca dei diritti in capo alla controinteressata. Ministero e Associazione Rosa del deserto hanno ribadito che la revoca era già pienamente efficace prima della cessione del ramo di azienda e che Tele In s.r.l. non aveva più titolo per avanzare pretese sugli impianti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la decisione del Tar, osservando che il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze aveva ormai escluso ogni diritto della ricorrente sulle frequenze della provincia di Roma e che di conseguenza Tele In s.r.l. mancava sia di legittimazione che di interesse ad agire. L’azione proposta era, infatti, fondata su un titolo non più esistente ed era pertanto inammissibile sotto il profilo processuale e sostanziale.

In conclusione, la sentenza ha confermato la preclusione per Tele In s.r.l. a contestare l’uso delle frequenze da parte dell’Associazione Rosa del deserto, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. Dal provvedimento discende la conferma della piena legittimità delle attività trasmissive della controinteressata sugli impianti in oggetto, con significative implicazioni operative per il comparto radiotelevisivo locale.