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Confermata vittoria per ASL Brindisi su revisione prezzi Chemipul


Pubblicato il: 11/13/2025

L’avvocato Claudio Consales ha assistito l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. L’avvocato Luigi Nilo ha rappresentato Chemipul Italiana S.r.l., anche quale capogruppo del RTI con Project General Company.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha deciso sul ricorso in appello numero 7108 del 2023, proposto da Chemipul Italiana S.r.l., come capogruppo del RTI con Project General Company, contro la sentenza del TAR Lecce n. 125/2023 che aveva definito la causa tra Chemipul e l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (ASL Brindisi). Il caso ha riguardato l’istanza di Chemipul per ottenere la revisione prezzi su un contratto di pulizia e sanificazione con la ASL Brindisi, concluso il 28 febbraio 2015.

La vicenda trae origine da una gara per il servizio di pulizia affidato a Chemipul con contratto del 2006, che prevedeva la possibilità di revisione periodica dei prezzi (art. 6). Nel 2015 Chemipul chiese la revisione dei prezzi per gli anni 2012, 2013 e 2014. Inizialmente il silenzio della ASL fu dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR Lecce (n. 1597/2019), che impose all’ente di pronunciarsi sull’istanza. L'amministrazione rispose con una nota del 21 gennaio 2020 negando esplicitamente il riconoscimento della revisione prezzi.

A seguito della nota di diniego, Chemipul propose ricorso al TAR (R.G. 893/2020), chiedendo l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento della revisione prezzi per un importo di circa 136.000 euro, oltre interessi. ASL Brindisi eccepì la tardività e l’inammissibilità del ricorso. Il TAR Lecce, con sentenza n. 125/2023, dichiarò irricevibile il ricorso principale di Chemipul per tardività, ritenendo ormai decorso il termine decadenziale di 60 giorni dall’effettiva conoscenza della nota amministrativa, anche tenendo conto della sospensione dei termini legata all’emergenza Covid.

Nel giudizio d’appello, Chemipul ha impugnato la declaratoria di irricevibilità, sostenendo che la semplice trasmissione della nota al difensore non costituiva piena conoscenza da parte della società. Il Consiglio di Stato ha respinto tali argomentazioni rilevando che Chemipul non aveva contestato la ricezione della nota e che la conoscenza dell’atto doveva considerarsi pienamente realizzata almeno dal 21 gennaio 2020, o in subordine dal 26 marzo 2020 (data della sentenza TAR n. 406/2020 che faceva riferimento a quella nota). La tardività della notifica del ricorso, avvenuta solo il 24 luglio 2020, rispetto a un termine scaduto il 2 luglio 2020, ha fondato la conferma dell’irricevibilità.

Gli elementi giuridici decisivi sono stati la decorrenza del termine decadenziale dalla piena conoscenza dell’atto impugnato e la non contestazione di tale conoscenza da parte dell’appellante. Il Consiglio di Stato ha anche precisato che, data la specifica sequenza del giudizio e le circostanze del caso, era corretta la conclusione per la quale la conoscenza da parte del difensore, con mandato, integrava comunque i presupposti legali per far decorrere il termine per impugnare.

Con la sentenza N. 08599/2025, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Chemipul, confermando la pronuncia di primo grado di irricevibilità e rendendo superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso. Non sono state riconosciute somme a Chemipul e le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La sentenza consolida la posizione della ASL Brindisi, che non dovrà corrispondere alcun importo per la revisione prezzi richiesta da Chemipul.