Inwit ottiene l’annullamento del parere paesaggistico su impianto 5G a San Giuseppe Vesuviano
Pubblicato il: 11/13/2025
L’avvocato Giovanni Zucchi ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8610/2025 (R.G. n. 4796/2025), ha accolto l’appello proposto da Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A. avverso la sentenza del TAR Campania n. 2210/2025, relativa al progetto di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile 5G nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.
Il contenzioso vedeva contrapposte INWIT, quale società realizzatrice dell’impianto per conto di Vodafone Italia S.p.A., e il Ministero della Cultura, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, che aveva espresso un parere negativo in sede di conferenza di servizi.
La vicenda trae origine dall’istanza presentata da INWIT nel marzo 2024 al Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’ottenimento dell’autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un palo poligonale su cui installare antenne per la copertura 5G, opera finanziata con fondi PNRR. La Soprintendenza aveva espresso un parere negativo, motivando che l’opera avrebbe alterato la morfologia agricola dell’area, comportato la perdita di suolo agricolo, incrementato la copertura artificiale di terreno e inciso negativamente sulla qualità paesaggistica di un contesto già urbanizzato.
INWIT aveva impugnato il parere davanti al TAR Campania, che aveva respinto il ricorso. La società aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, lamentando in particolare difetto di istruttoria e illogicità nella valutazione dell’impatto paesaggistico, oltre alla mancata individuazione di soluzioni che rendessero compatibile il manufatto con il contesto protetto, anche in considerazione della natura pubblica dell’intervento e dell’esigenza di diffusione del servizio 5G finanziato dal PNRR.
Il Consiglio di Stato, già in fase cautelare con ordinanza n. 2350/2025, aveva sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e ordinato all’Amministrazione di rielaborare il parere tenendo conto del necessario bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla copertura con infrastrutture di telecomunicazioni.
L’elemento giuridico centrale della decisione del Consiglio di Stato consiste nel rilievo che le infrastrutture per la telefonia mobile, equiparate per legge ad opere di urbanizzazione primaria, possono essere collocate anche in zone vincolate, purché sia condotto un reale bilanciamento tra esigenze di tutela del paesaggio e interesse pubblico allo sviluppo delle reti, senza che le prescrizioni paesaggistiche costituiscano un ostacolo assoluto e aprioristico. È stato censurato il difetto di motivazione e di istruttoria della Soprintendenza, che aveva espresso il parere negativo sulla base di considerazioni generiche e non specificamente rapportate alle caratteristiche del sito, senza valutare possibili soluzioni mitigative.
Accogliendo l’appello di INWIT, la Sezione Sesta ha quindi annullato il parere della Soprintendenza e la sentenza di primo grado, ordinando all’Amministrazione di riesercitare il potere nei termini di legge sull’istanza di autorizzazione unica. Il Ministero della Cultura è stato condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in € 6.000,00 in favore di INWIT. La pronuncia apre la strada alla prosecuzione dell’iter amministrativo per la realizzazione dell’impianto, contribuendo altresì a chiarire i criteri per il bilanciamento tra sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e salvaguardia paesaggistica.

