E-Distribuzione si impone sulla gratuità delle modifiche degli allacci fotovoltaici
Pubblicato il: 11/14/2025
Gli avvocati Simone Cadeddu e Jacopo Nardelli hanno assistito VPD Solar 2 s.r.l., VPD Solar 3 s.r.l. e VPD Solar 7 s.r.l. Gli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Carmina Toscano, Alessandro La Forgia e Valentina Angelucci hanno difeso E-Distribuzione s.p.a.
Con le sentenze nn. 08612/2025, 08613/2025 e 08614/2025, pubblicate il 5 novembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto gli appelli principali proposti da VPD Solar 2, 3 e 7 s.r.l. avverso le sentenze del T.A.R. Lombardia che avevano annullato le delibere di ARERA relative alla gratuità delle modifiche dei preventivi di connessione alla rete elettrica. I giudizi riguardavano tre impianti fotovoltaici siti rispettivamente nei comuni di Gavignano (RM), Latina e Viterbo, per i quali E-Distribuzione aveva inizialmente previsto soluzioni di collegamento aereo, successivamente contestate dalle amministrazioni regionali in sede di tavolo tecnico.
In ciascun caso, l’Area VIA della Regione Lazio aveva espresso un giudizio negativo sull’impatto visivo della soluzione aerea, invitando le proponenti a valutare l’interramento del cavidotto. Le società avevano quindi richiesto a E-Distribuzione la modifica gratuita del preventivo, invocando l’art. 7.8 del TICA, che prevede la gratuità della modifica quando essa sia imposta dall’iter autorizzativo. A fronte del rifiuto del gestore, le società avevano presentato reclamo ad ARERA, che aveva accolto le istanze, ordinando l’emissione di nuovi preventivi gratuiti e il pagamento di indennizzi per il ritardo.
Il T.A.R. Lombardia aveva annullato le delibere di ARERA, ritenendo che le indicazioni dell’Area VIA non costituissero prescrizioni vincolanti, bensì suggerimenti istruttori privi di efficacia conformativa. Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, evidenziando che le valutazioni espresse nei tavoli tecnici si collocano nella fase preliminare del procedimento autorizzatorio, finalizzata alla verifica della completezza documentale, e non sono idonee a generare obblighi sostanziali di modifica progettuale.
Il Collegio ha ritenuto che l’art. 7.8 del TICA non possa applicarsi a indicazioni prive di vincolatività, anche se formulate nel corso dell’iter autorizzativo. Ha inoltre sottolineato che la modifica progettuale richiesta dalle società non derivava da un’imposizione amministrativa, ma da una scelta autonoma, seppur influenzata da considerazioni tecniche. In particolare, ha rilevato che le criticità paesaggistiche della soluzione aerea erano prevedibili sin dall’origine, e che le proponenti avrebbero potuto orientarsi verso soluzioni interrate già in sede di prima richiesta.
Con l’accoglimento degli appelli incidentali di E-Distribuzione, il Consiglio di Stato ha annullato anche le parti delle delibere ARERA relative agli indennizzi ex art. 14 TICA, ritenendo che l’obbligo di emissione del preventivo gratuito non sussistesse e che, pertanto, non potesse configurarsi alcun ritardo imputabile. Le somme eventualmente percepite a tale titolo dovranno essere restituite.
Le tre pronunce – nn. 08612/2025 (RG 2460/2025), 08613/2025 (RG 2464/2025) e 08614/2025 (RG 2479/2025) – confermano l’orientamento giurisprudenziale volto a delimitare rigorosamente l’ambito applicativo dell’art. 7.8 del TICA, escludendo che indicazioni istruttorie prive di vincolatività possano giustificare modifiche gratuite dei preventivi di connessione.

