GSE vede confermata la rideterminazione degli incentivi energetici
Pubblicato il: 11/14/2025
Gli avvocati Elisabetta Gardini e Antonio Lirosi hanno assistito Alperia S.p.A. e Alperia Green Future S.r.l. Gli avvocati Aristide Police, Paolo Roberto Molea e Antonio Pugliese hanno difeso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Gli avvocati Giovan Candido Di Gioia e Francesco Damiani hanno rappresentato Distillerie Mazzari S.p.A.
Con le sentenze n. 08615/2025 e n. 08616/2025, pubblicate il 5 novembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto gli appelli proposti da Alperia S.p.A. e Alperia Green Future S.r.l. avverso le decisioni del T.A.R. Lazio che avevano confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia di titoli di efficienza energetica (TEE), noti anche come certificati bianchi.
Nel primo caso (RG 03398/2025 e RG 03399/2025), il contenzioso riguardava l’intervento realizzato presso lo stabilimento Vetrobalsamo S.p.A., consistente nell’installazione di un forno ad ossicombustione. Il GSE aveva ricalcolato il risparmio energetico netto integrale, includendo i consumi aggiuntivi derivanti dal boosting elettrico introdotto nel 2016 e rettificando il valore della baseline da 5,367 GJ/t a 4,8 GJ/t. Le appellanti contestavano tale revisione, sostenendo che si trattasse di un illegittimo esercizio del potere di autotutela. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, invece, che il GSE avesse esercitato legittimamente il proprio potere di verifica, non essendo vincolato dalle approvazioni precedenti e agendo sulla base di nuovi elementi istruttori. È stata esclusa la natura sanzionatoria del procedimento e la retroattività delle modifiche normative invocate dalle appellanti.
Nel secondo caso (RG 03885/2025 e RG 03886/2025), il progetto riguardava il recupero termico presso lo stabilimento della Distillerie Mazzari S.p.A. Il GSE aveva rilevato che l’intervento non aveva generato risparmi rispetto alla situazione ante operam e che la sezione di recupero termico a bassa temperatura era finalizzata all’aumento dell’efficienza di produzione elettrica, quindi non ammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 20 luglio 2004. Le appellanti sostenevano che i motori a biogas fossero già presenti nella configurazione ante operam e che l’intervento riguardasse esclusivamente il recupero termico. Il Consiglio di Stato ha confermato la ricostruzione del GSE, rilevando che la PPPM descriveva chiaramente l’installazione dei motori come parte dell’intervento e non della situazione preesistente. Anche in questo caso, è stata esclusa la natura di autotutela del provvedimento e la retroattività delle modifiche normative invocate.
Le due pronunce – n. 08615/2025 e n. 08616/2025 – ribadiscono il principio secondo cui il GSE conserva, in ogni fase, il potere di verifica e controllo sulla spettanza degli incentivi, sia in ordine all’an che al quantum, e che tale potere non può essere confuso con l’esercizio dell’autotutela. Inoltre, confermano che le modifiche legislative in materia di TEE non si applicano retroattivamente ai provvedimenti già adottati.

