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Sansifici prevalgono sul biometano la doppia incentivazione sulla sansa resta annullata


Pubblicato il: 11/14/2025

Gli avvocati Francesco Fonderico, Andrea Farì, Luigi Conti e Massimo Monteduro hanno assistito Caldini Guido s.r.l., Italcol s.p.a., Industria Commercio Olearia Pacileo ICOP s.r.l., Olearia SOD s.r.l., Sabolio s.r.l., S.A.Fo.R.T. s.p.A., S.A.O. s.r.l., S.Ole. s.n.c. di Armandrola s.r.l. & c., I.L.S.O s.r.l., I.M.O. Car s.r.l. e Saio s.p.a.; gli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese hanno rappresentato il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a.; l'avvocato Giorgio Fraccastoro ha assistito Società Agricola Arca s.r.l. e Biometh s.r.l.; gli avvocati Carmine Rucireta e Pasquale Procacci hanno affiancato Oliveti di Terra di Bari O.P. Olivicoli soc. coop. agricola.

Il Consiglio di Stato (sezione seconda), con la sentenza n. 8618/2025 pubblicata il 5 novembre 2025, ha definito in via definitiva il giudizio sull’opposizione proposta da Società Agricola Arca s.r.l. e Biometh s.r.l. contro la precedente decisione della sezione II (sentenza n. 5639/2025), che aveva accolto l’appello delle principali imprese produttrici di olio di sansa avverso il “Quarto Allegato A” del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), relativo all’ammissione della sansa di oliva alla doppia incentivazione (“double counting”) per la produzione di biometano.

La vicenda prende avvio dall’inserimento, da parte del GSE, delle “sanse esauste (disoleate e bifasiche)” tra le materie prime ammissibili al doppio incentivo nell’ambito della produzione di biometano avanzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.m. 2 marzo 2018. Questa scelta aveva prodotto una spinta competitiva verso l’impiego energetico della sansa, penalizzando la filiera alimentare e i sansifici, che lamentavano la violazione dei principi di “uso a cascata” delle biomasse, del “food first”, e la carenza di istruttoria autonoma sulla reale possibilità d’impiego alimentare della materia.

Il TAR Lazio aveva inizialmente rigettato nel merito le censure dei sansifici, sostenendo che l’Allegato A applicava soltanto disposizioni normative statali di rango primario e che non sussisteva contrasto con i vincoli europei. In appello, però, il Consiglio di Stato aveva ritenuto invece fondato il ricorso delle industrie olearie, annullando il “Quarto Allegato A” nella parte di ammissione al “double counting” della sansa bifasica, umida e in generale della sansa, rilevando che il GSE avrebbe dovuto accertare, caso per caso, l’assenza di usi alimentari alternativi prima di concedere la doppia incentivazione. Il nodo decisivo della controversia ruota attorno alla legittimazione delle società produttrici di biometano (Arca e Biometh) ad agire in opposizione di terzo sulla sentenza passata in giudicato, lamentando una lesione grave e immediata derivante dalla perdita dell’incentivo.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito i principi sostanziali e processuali sull’autonomia e incompatibilità della posizione giuridica richiesta per l’opposizione, escludendo che le società opponenti possano invocare una posizione autonoma e qualificata rispetto a quella fatta valere dal GSE nel giudizio originario, ove avrebbero potuto partecipare solo come intervenienti ad opponendum.

Il Collegio sottolinea come la perdita del “double counting” non escluda comunque la sansa fra le materie prime ammesse al biometano né comporti un pregiudizio diretto, ma solo una modificazione della convenienza economica. Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata ogni prospettazione di vizio strutturale del giudizio, ribadendo che l’opposizione di terzo costituisce un rimedio straordinario con accesso stringente, che presuppone la vocalità di una posizione differente e autonoma da quella delle parti originarie, assente nel caso delle società ricorrenti.

La decisione finale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, compensando integralmente le spese tra le parti. La conseguenza giuridica immediata è il consolidamento della sentenza n. 5639/2025, con la permanenza dell’esclusione della sansa, in particolare quella bifasica e umida, dal regime di “double counting” per la produzione di biometano avanzato, pur restando invariata la possibilità d’accesso agli incentivi ordinari. Sul piano economico, resta una riduzione di convenienza per gli operatori del settore biometano, senza però impedire la prosecuzione dell’attività.