Consiglio di Stato riconosce il diritto di Indigital Italia a una nuova valutazione sulla Masseria La Loggia
Pubblicato il: 11/14/2025
L'avvocato Laura Astuto ha assistito il Comune di Lecce; l'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha rappresentato Indigital Italia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8637/2025, pubblicata il 6 novembre 2025, si è pronunciato sull’appello promosso dal Comune di Lecce contro Indigital Italia S.r.l. (RG n. 3280/2025).
Il caso concerneva la richiesta di annullamento della delibera consiliare n. 55 del 3 maggio 2022, con la quale il Comune aveva negato alla società Indigital il permesso di costruire in deroga per il recupero e la riconversione della cosiddetta “Masseria La Loggia” in struttura ricettiva nella località Torre Chianca, ricadente nell’area protetta del Parco Naturale del Rauccio.
La società Indigital aveva presentato richiesta di permesso di costruire per restaurare e rinnovare la Masseria La Loggia, un edificio in stato di abbandono da decenni, con la finalità di convertirlo in struttura ricettiva ai sensi della l.r. 11/99. Il progetto prevedeva interventi di restauro, risanamento conservativo e ricostruzione di aree crollate, la sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di una piscina pertinenziale. L'iniziativa aveva ottenuto parere favorevole dal dirigente urbanistico comunale e, con prescrizioni, dall’Ufficio Parco, che tuttavia aveva escluso ricostruzioni e nuove costruzioni, compresa la piscina.
Dopo il parere negativo del Consiglio comunale, Indigital ha impugnato la delibera dinanzi al TAR Puglia - Lecce lamentando errori istruttori e motivazionali, nonché un’omessa considerazione della disciplina sulle deroghe previste dalla legge regionale. Il TAR, con sentenza n. 1060/2024, aveva accolto il ricorso, ritenendo che parte delle opere proposte fossero di manutenzione straordinaria, e aveva annullato il provvedimento comunale.
Il Comune di Lecce ha impugnato la decisione dinnanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che le opere oggetto di richiesta eccedessero la manutenzione straordinaria, trattandosi di ristrutturazione e nuova costruzione. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto dirimente il fatto che la società avesse espressamente chiesto una deroga alle norme di Piano e che la delibera consiliare avesse omesso una effettiva motivazione sul punto, limitandosi a respingere la richiesta per la stessa ragione per cui era stata presentata. Tale carenza motivazionale è risultata decisiva.
Il Collegio ha quindi rigettato l’appello del Comune, confermando l’annullamento della delibera comunale. In virtù del principio di buon andamento, sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione che dovranno essere assunte sulla base di una motivazione appropriata. Le spese tra le parti sono state compensate, senza ulteriori conseguenze economiche immediate a carico delle amministrazioni coinvolte.

