Cantieri Navali Posillipo ottiene l’annullamento dell’archiviazione della voltura ambientale
Pubblicato il: 11/14/2025
Gli avvocati Enrico Soprano e Federica Esposito hanno assistito Cantieri Navali Posillipo s.r.l. Gli avvocati Daniela Mauriello e Maurizio Massimo Marsico hanno rappresentato la Città Metropolitana di Napoli. Gli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza hanno rappresentato il Comune di Napoli.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha deciso sul ricorso n. 1101/2025 presentato da Cantieri Navali Posillipo s.r.l. contro la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, in relazione alla sentenza del TAR Campania (n. 5291/2024). Al centro della controversia vi era l’archiviazione della richiesta di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa a un sito destinato a riparazione, commercio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, situato in via Ferdinando Russo, Napoli. Il procedimento amministrativo oggetto di impugnazione consisteva nella nota del SUAP napoletano che disponeva l’archiviazione dell’istanza di voltura dell’AUA rilasciata nel 2016, motivando la decisione con un presunto contrasto con la disciplina urbanistica vigente.
La società Cantieri Navali Posillipo aveva sottoscritto nel 2019 un contratto di locazione per subentrare nella conduzione di una cava di tufo e del piazzale antistante, precedentemente gestiti da Progetto Mare Charter & Broker s.r.l., titolare dell’AUA rilasciata nel 2016. Nel 2021, la richiesta di voltura dell’AUA veniva archiviata dal SUAP, secondo il parere negativo del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli, che riteneva le attività incompatibili con gli articoli 39 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in quanto non comprese fra gli interventi previsti nelle aree della zona E – sottozona Ee (aree agricole, cave, spiagge e scogliere). La controversia nasceva quindi sull’estensione delle verifiche da svolgere in sede di voltura rispetto a quelle, eventualmente omesse, in sede di rilascio originario.
In primo grado, il TAR Campania aveva respinto il ricorso della società, valorizzando il principio che la voltura dell’AUA non si limiterebbe a un controllo formale soggettivo, ma anche alla verifica della compatibilità urbanistica, ritenuta allora non sussistente. Secondo il TAR, il SUAP era legittimato ad avviare un parere di compatibilità urbanistica anche per la voltura, in quanto condizione per la prosecuzione delle attività.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha invece ritenuto fondato il motivo principale della società ricorrente: il provvedimento unico, una volta rilasciato e consolidato, non può essere rimesso in discussione in sede di voltura per ragioni diverse da quelle proprie del subentro, tranne che non si attivi un formale procedimento di autotutela amministrativa volto all’annullamento dell’originario titolo. La semplice archiviazione della domanda di voltura per una presunta sopravvenuta incompatibilità urbanistica, senza che fosse precedentemente annullato l’atto originario con le garanzie di legge, è stata ritenuta illegittima dal Collegio.
Elemento dirimente per la decisione è stato il principio secondo cui la voltura si limita a trasferire la titolarità del provvedimento già adottato, senza dar luogo a un riesame sostanziale delle condizioni alla base del rilascio originario, se non previa attivazione di un procedimento di secondo grado con tutte le relative garanzie. Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto l’interpretazione del Comune in merito ai controlli “successivi” di compatibilità urbanistica da effettuarsi in fase di voltura, rammentando come la disciplina urbanistica e il regime dei titoli edilizi non contemplano revisioni retroattive dei titoli, se non nei casi tassativamente previsti e secondo le forme proprie dell’autotutela.
Con la sentenza n. 8639/2025 il Consiglio di Stato ha quindi accolto sia l’appello sia il ricorso di primo grado presentato da Cantieri Navali Posillipo, annullando la decisione di archiviazione della voltura. Dal punto di vista pratico, la pronuncia comporta la possibilità per la società di ottenere la voltura dell’AUA già concessa, fatte salve eventuali distinte ipotesi di autotutela da motivarsi e formalizzarsi in altro procedimento. Le spese di causa sono state integralmente compensate tra le parti.

