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Brianzadiesel ottiene l'annullamento della sentenza TAR sul diritto di difesa


Pubblicato il: 11/14/2025

Gli avvocati Marco Sica e Mariano Protto hanno assistito Brianzadiesel S.r.l. L’avvocato Domenica Condello ha rappresentato la Provincia di Como. L’avvocato Lorenzo Spallino ha rappresentato il Comune di Inverigo.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8643/2025 (RG 2551/2024), ha accolto l’appello di Brianzadiesel S.r.l. contro la decisione del TAR Lombardia-Milano (sentenza n. 2096/2023), relativa a un complesso contenzioso amministrativo in materia di autorizzazioni ambientali (AUA) per attività imprenditoriali nel Comune di Inverigo (Como). Le parti coinvolte nell’appello sono state Brianzadiesel, la Provincia di Como e il Comune di Inverigo.

La vicenda trae origine dalla richiesta, nel 2016, da parte della società Brianzadiesel S.r.l. di un’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di attività di carrozzeria e riparazione automezzi. Il Comune di Inverigo aveva espresso parere negativo, rilevando la presenza di immobili aziendali all’interno della fascia di inedificabilità di 100 metri dal fiume Lambro. All’esito di un articolato iter, nel 2019 il SUAP ha rilasciato l’AUA subordinando il provvedimento a prescrizioni sulla delocalizzazione delle strutture. La Provincia di Como, con proprio atto, aveva ritenuto la delocalizzazione un presupposto indispensabile stante il parere contrario comunale. Successivamente, Brianzadiesel, pur non rinunciando al ricorso pendente, ha presentato il progetto di dislocamento richiesto, da cui è scaturita una nuova AUA nel 2020. L’atto non era stato notificato nel domicilio eletto dalla società, venendo invece depositato solo successivamente in giudizio.

Il TAR Lombardia, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale di Brianzadiesel per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che i nuovi provvedimenti adottati avessero assorbito e superato quelli contestati. I motivi aggiunti proposti da Brianzadiesel contro il provvedimento sopravvenuto erano stati giudicati “irrilevanti” dal TAR, che riteneva di non doversi pronunciare su di essi.

L’appello di Brianzadiesel si fondava, tra l’altro, sulla violazione del diritto di difesa, contestando al TAR di non avere valutato i motivi aggiunti tempestivamente proposti e depositati, nonostante la legge – secondo la prospettazione societaria – non preveda preclusioni processuali collegate alla fissazione dell’udienza di discussione. In particolare, venivano censurati i rilievi sulla supposta inappropriatezza del deposito dei motivi aggiunti alla vigilia dell’udienza e la ritenuta contraddittorietà processuale della società.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, sottolineando che il TAR aveva omesso la pronuncia sulla domanda presentata con i motivi aggiunti, senza alcun vincolo processuale che imponesse preclusione a fronte del deposito il giorno prima dell’udienza. La decisione del giudice di primo grado era, secondo il Consiglio di Stato, in contrasto con i principi processuali fissati dal codice del processo amministrativo, posto che il diritto di proporre motivi aggiunti è garantito entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento, indipendentemente dalla data dell’udienza.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Brianzadiesel, annullando la sentenza del TAR e rimettendo la causa al giudice di primo grado per la decisione sui motivi aggiunti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ponendo così il giudizio su nuove basi e riaffermando il diritto della società ricorrente di vedere esaminate nel merito tutte le proprie domande.