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L’Agenzia Dogane e Monopoli ottiene il rigetto del ricorso su concessioni gioco online


Pubblicato il: 11/14/2025

Gli avvocati Marco Ripamonti, Alvise Vergerio Di Cesana, Mariateresa Parrelli e Luca Porfiri hanno assistito Plivio s.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd, nonché Betpremium S.r.l., Begame s.p.a., Bi&Bi S.r.l.s, Macao S.r.l., Pinter S.r.l., Scommettendo s.r.l., Sportbet s.r.l. e Vincitu' S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 4306/2025 proposto da alcune società operanti nel settore del gioco pubblico a distanza, tra cui Plivio s.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd, avverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il procedimento riguardava la procedura aperta (CIG B4DF5D6BCF) per il conferimento in concessione, per nove anni, dei servizi di raccolta a distanza dei giochi pubblici. La sentenza, pubblicata il 6 novembre 2025, ha come estremi N. 08647/2025REG.PROV.COLL.

La vicenda trae origine dall’indizione di una gara pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 41 del 2024, che fissava per ciascuna concessione un corrispettivo una tantum di sette milioni di euro, oltre a vincoli su investimenti minimi e la limitazione ad una sola “skin” (marchio e portale online) per concessionario. Le società ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità e l’anticoncorrenzialità delle condizioni di gara, in particolare contestando l’importo richiesto, il divieto di pluralità di skin e la regolamentazione dei rapporti con i Punti Vendita Ricariche (PVR). Secondo i ricorrenti, tali prescrizioni risultavano discriminatorie, sproporzionate e tali da ostacolare la concorrenza nel settore del gioco online.

In primo grado il TAR Lazio aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso. In appello sono rimaste in giudizio solo Plivio s.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd, mentre le altre ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione. Nel frattempo, l’Agenzia ha proseguito la procedura, aggiudicando nel settembre 2025 le concessioni, oggetto di ulteriore impugnazione da parte delle appellanti.

Elementi giuridici decisivi del giudizio sono stati l’accertamento della natura non immediatamente escludente delle clausole contestate (quali l’importo dell’una tantum, il piano di investimenti e il divieto di pluralità di skin), la mancata dimostrazione che tali previsioni costituissero reali barriere all’accesso per gli operatori medi di mercato e l’impossibilità di sindacare in questo giudizio la legittimità della disciplina dei PVR, già oggetto di impugnazione separata. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità che le clausole di gara possano essere immediatamente impugnate solo in presenza di una comprovata impossibilità oggettiva di accesso per gli operatori medi e ha ritenuto che, anche alla luce della partecipazione effettiva di numerosi operatori alla gara, tale presupposto non sia stato dimostrato. È stato inoltre precisato che le questioni relative ai PVR avrebbero dovuto trovare spazio solo nel giudizio diretto contro la determina amministrativa che le disciplina.

La decisione ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti delle parti che hanno rinunciato all’appello e il rigetto dell’impugnazione proposta da Plivio s.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda. A seguito della pronuncia, restano confermate la validità della procedura per il rilascio delle concessioni per il gioco online e le relative condizioni di partecipazione, senza effetti caducanti su atti già impugnati in separati giudizi.