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Iliad ottiene l’annullamento del diniego paesaggistico per l’antenna a Capaccio Paestum


Pubblicato il: 11/17/2025

Gli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca hanno assistito Iliad Italia S.p.a..

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 8654/2025 depositata il 7 novembre 2025 (RG n. 9175/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra Iliad Italia S.p.a. e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, nonché il Ministero della Cultura. La controversia nasceva dal diniego della Soprintendenza relativo all’installazione di una stazione radio base Iliad nel Comune di Capaccio Paestum, località Linora, zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La vicenda prende avvio dalla presentazione, da parte di Iliad, dell’istanza ai sensi degli artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione dell’impianto. Dopo la richiesta di integrazioni documentali, la Soprintendenza comunicava il preavviso di diniego, motivato da una presunta interferenza visiva con il contesto paesaggistico e, in particolare, con via Molino di Mare e l'ex centrale idroelettrica Maida, oggetto di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Nonostante le proposte di Iliad per mitigare l’impatto, tra cui la riduzione dell’altezza dell’antenna e il camuffamento con un finto pino marittimo, la Soprintendenza ribadiva il diniego.

Iliad impugnava il diniego avanti al TAR Campania, sezione Salerno, che con sentenza n. 1738/2024 dichiarava improcedibile la prima impugnazione e respingeva il ricorso sui motivi aggiunti, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione della Soprintendenza sull’inadeguatezza delle mitigazioni proposte. Avverso tale decisione, Iliad proponeva appello al Consiglio di Stato, contestando tra l’altro l’illegittimità del diniego fondato sull’avvio di un procedimento ipotetico di interesse culturale e l’omessa valutazione delle alternative mitigatorie offerte.

Il Consiglio di Stato ha analizzato anzitutto la questione della rilevanza delle sopravvenienze, chiarendo che l’amministrazione può tenere conto dell’avvio di procedimenti di tutela solo nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di specie, la normativa (art. 14 d.lgs. 42/2004) consente una tutela provvisoria e parziale del bene nelle more della dichiarazione di interesse culturale, ma non giustifica un divieto assoluto fondato sulla mera visibilità dell’impianto dall’antico mulino medievale. Ancora, il Collegio ha rilevato l’insufficienza della motivazione sull’inidoneità delle misure di mitigazione, soprattutto riguardo al camuffamento a pino finto, ritenendo che la motivazione basata sulla difformità di altezza rispetto agli altri alberi non sia fondata.

La sentenza accoglie quindi l’appello di Iliad, annullando il provvedimento della Soprintendenza (prot. n. 29571-P del 22 dicembre 2023) e condannando le amministrazioni soccombenti al pagamento di 4.000 euro per spese di giudizio. Ne deriva la riforma della decisione di primo grado e la riapertura della procedura amministrativa, con effetti favorevoli per la possibilità di installazione della stazione radio base nelle forme proposte e con l’obbligo per la Soprintendenza di riesaminare la situazione attenendosi ai principi individuati dal Consiglio di Stato.

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