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INWIT ottiene dal Consiglio di Stato l'annullamento dell’ordinanza di demolizione di Andrano


Pubblicato il: 11/17/2025

L’avvocato Edoardo Giardino ha assistito INWIT s.p.a.; l’avvocato Tommaso Millefiori ha rappresentato il Comune di Andrano.

Il contenzioso oggetto della sentenza n. 8655/2025, pubblicata il 7 novembre 2025 dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha visto contrapposti Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (INWIT) e il Comune di Andrano (Le). INWIT ha impugnato la sentenza del TAR Puglia – Lecce, n. 1010/2025, che aveva respinto il suo ricorso contro l’ordinanza comunale n. 9 dell’11 aprile 2024, volta a ordinare la sospensione, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su un terreno sito in via S.P. 168.

La vicenda trae origine dalla richiesta presentata da INWIT nel febbraio 2023 al Comune di Andrano per l’autorizzazione alla realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni, opera necessaria per il funzionamento della rete pubblica anche in vista degli obiettivi di digitalizzazione del PNRR. Dopo il rigetto comunale e varie fasi giudiziarie, il TAR aveva riconosciuto, con sentenza n. 1460/2023, il silenzio assenso sull’istanza di INWIT, poi confermato dal Consiglio di Stato nel 2024. Nonostante ciò, il Comune reiterava i provvedimenti repressivi, contestando presunti abusi edilizi e paesaggistici legati ai lavori effettuati sul sito.

Il TAR di Lecce riuniva e rigettava i ricorsi sia di INWIT sia del proprietario del suolo, ritenendo che il titolo abilitativo per silenzio-assenso non coprisse tutte le opere contestate e che il Comune avesse legittimamente esercitato i propri poteri repressivi in materia edilizia e paesaggistica. La decisione veniva appellata da INWIT, la quale insisteva sull’inclusione nel titolo di tutte le opere necessarie all’infrastruttura e sulla prevalenza delle esigenze pubbliche legate alla digitalizzazione nazionale.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di INWIT. Secondo la pronuncia, gli interventi elencati dall’ordinanza comunale (realizzazione del basamento, demolizioni minime, taglio di alberi autorizzato e creazione di vialetto di accesso) erano pertinenze e accessori ricompresi nell’istanza autorizzatoria originaria e quindi pienamente assentiti per silenzio-assenso. I giudici chiariscono inoltre che anche qualora alcuni interventi minori non fossero coperti dal titolo per silentium, la conseguenza non sarebbe l’impossibilità di realizzare l’antenna, ma solo l’eventuale repressione distinta degli abusi. La presenza di due piccoli manufatti contestati dal Comune non incide infine sulla legittimità dell’impianto, poiché si tratta di beni e procedure distinti, la cui demolizione può essere ordinata solo ai veri responsabili.

Il punto decisivo della sentenza è il riconoscimento degli effetti pieni e non svuotabili del silenzio assenso, nonché la chiara distinzione tra procedimento autorizzatorio e attività repressiva degli abusi edilizi e paesaggistici, sanzionabile secondo i percorsi propri e senza effetti automatici sul titolo assentito per silentium all’antenna di INWIT.

La sentenza del Consiglio di Stato accoglie così l’appello e, riformando la sentenza di primo grado, annulla l’ordinanza comunale contestata limitatamente agli interventi funzionali all’impianto, riconoscendo la legittimità della realizzazione dell’infrastruttura. Il Comune di Andrano è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio per un totale di 5.000 euro. L’esito consente a INWIT di procedere con la messa in esercizio e gestione dell’impianto, confermando contestualmente la tutela degli investimenti infrastrutturali rilevanti per l’interesse pubblico e per la transizione digitale dei servizi di telecomunicazione.