Nuctech si conferma aggiudicataria davanti al Consiglio di Stato
Pubblicato il: 11/17/2025
Gli avvocati Flavio Iacovone e Francesco Sciaudone hanno assistito Smiths Detection Italia S.r.l.; l'avvocato Alfredo Lucente ha rappresentato Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.
Il contenzioso affrontato dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta), definito con sentenza n. 8661/2025 (RG 1443/2025), riguarda l'aggiudicazione di una gara pubblica indetta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la fornitura di sei sistemi mobili di scansione radiografica, da destinare a vari uffici doganali italiani.
Smiths Detection Italia S.r.l., seconda classificata, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 1312/2025, che aveva respinto il suo ricorso contro l'aggiudicazione a favore di Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., chiedendo anche il subentro contrattuale o, in subordine, il risarcimento del danno.
Oggetto del contenzioso sono stati tre principali profili di contestazione: la presunta reticenza di Nuctech nella dichiarazione di precedenti professionali ostativi, in particolare relativi a una procedura belga in cui la società era stata esclusa per motivi di sicurezza legati alla legge cinese sull'intelligence; la mancata produzione di fatture quietanzate e documenti idonei a comprovare i requisiti tecnico-professionali per l'accesso alla gara secondo la legge di gara; la supposta erroneità nell'attribuzione dei punteggi tecnici rispetto ai parametri prestazionali previsti dalla lex specialis.
Il giudizio di primo grado innanzi al TAR Lazio aveva visto integralmente respinte le pretese di Smiths Detection, ritenendo infondate le censure sia sulla valutazione dei requisiti di integrità ed affidabilità sia sull'idoneità della documentazione bancaria presentata da Nuctech, nonché sulla corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi tecnici.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha preliminarmente svolto un’analisi rigorosa sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte, osservando come nuove doglianze riferite alle sovvenzioni statali e al Regolamento FSR non potessero essere introdotte per la prima volta in appello. Sotto il profilo giuridico, la decisione ha confermato che l’informazione omessa da Nuctech (mancato invito alla procedura belga) non costituiva grave illecito professionale ex art. 98 D.Lgs. 36/2023, non trattandosi né di una esclusione da gara né di un comportamento ascrivibile alla società ma di un provvedimento motivato dalla discrezionalità della pubblica amministrazione estera. La presentazione di documentazione bancaria, anche in lingua straniera, è stata ritenuta pienamente conforme ai requisiti richiesti dalla lex specialis, e le verifiche sulla corrispondenza numerica fra fatture e pagamenti sono state considerate adeguate anche senza traduzione formale, in assenza di contestazioni puntuali sulla sostanza.
In relazione ai punteggi tecnici, il Consiglio di Stato ha ribadito la doverosa applicazione letterale dei criteri tabellari stabiliti dalla legge di gara, precisando che qualsiasi verifica prestazionale della conformità era rimessa alla successiva fase di collaudo, non integrando vizio dell’aggiudicazione; inoltre, era da preferirsi un’interpretazione non integrativa della lex specialis, a tutela dei principi di affidamento e parità di trattamento.
La sentenza ha quindi respinto l’appello di Smiths Detection, confermando l’aggiudicazione a favore di Nuctech e ribadendo la legittimità dell’operato della stazione appaltante. Sul piano economico, la società appellante è stata condannata a rifondere le spese processuali a favore sia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia della controinteressata Nuctech, liquidate in euro 5.000 per ciascuna parte, oltre oneri accessori. La pronuncia chiude definitivamente il contenzioso sull'affidamento della fornitura, garantendo la prosecuzione del progetto di ammodernamento delle dotazioni di controllo doganale senza effetti sospensivi o revocatori sull'appalto.

