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ASL Bari vede confermata la legittimità del bando per emostatici


Pubblicato il: 11/17/2025

Gli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile hanno assistito la ASL di Bari; gli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande hanno rappresentato Johnson & Johnson Medical S.p.a.; l’avvocato Riccardo Arbib ha rappresentato Baxter S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 3553/2025, promosso da Baxter S.p.a. contro la ASL di Bari e Johnson & Johnson Medical S.p.a., in relazione a una procedura aperta indetta dalla ASL di Bari (CIG B53669C62F) per l’affidamento triennale della fornitura di emostatici e sigillanti. Il bando, pubblicato il 20 gennaio 2025, prevedeva un lotto di fornitura del valore di oltre 3 milioni di euro, con aggiudicazione al minor prezzo sulla base del costo per millilitro dei prodotti offerti.

Il contenzioso è sorto per la scelta, da parte della stazione appaltante, di adottare come unità di misura il millilitro invece che il kit monouso, considerato essenziale dai produttori. Baxter, senza partecipare alla gara, ha impugnato bando, disciplinare, capitolato e i chiarimenti ASL, contestando la violazione delle regole di concorrenza e la preferenza data di fatto a Johnson & Johnson per la struttura dell’offerta. Secondo Baxter, la scelta del prezzo per millilitro avrebbe reso la sua partecipazione inutile, essendo i due prodotti principali (Floseal, 5 ml; Surgiflo, 8 ml) in sostanza equivalenti funzionalmente, ma con differente contenuto di principio attivo e confezionamento.

Il TAR Puglia, con sentenza n. 392/2025, ha respinto il ricorso grazie alla riconosciuta equivalenza funzionale dei prodotti. Il giudice amministrativo aveva rilevato, sulla scorta di istruttorie scientifiche acquisite in precedenti giudizi, che Floseal e Surgiflo sono entrambi idonei allo scopo nonostante differenze tecniche, e che la scelta dell’unità di misura in millilitri garantiva la comparabilità tra le offerte e la concorrenza sul mercato oligopolistico in questione.

Baxter ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato sostenendo, tra l’altro, che la valutazione in millilitri avrebbe favorito indebitamente Johnson & Johnson, ostacolando l’accesso al mercato e violando i principi del miglior rapporto qualità/prezzo. Sono state riproposte eccezioni anche da parte della ASL di Bari e di Johnson & Johnson; la richiesta di misure cautelari è stata già rigettata dalla Sezione per fondate ragioni di inammissibilità.

Nella fase decisoria, Baxter ha rinunciato all’appello. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 7 novembre 2025, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Sono state compensate le spese di lite, considerata la già avvenuta condanna alle spese in sede cautelare a carico di Baxter. Il provvedimento conferma la legittimità del bando e della scelta della ASL di Bari circa i criteri di aggiudicazione, chiudendo definitivamente il contenzioso e confermando le regole di svolgimento della gara.