GSN ottiene la riforma della sentenza nell’appalto per la movimentazione della Regione Campania
Pubblicato il: 11/18/2025
Gli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone hanno assistito GSN S.r.l.; gli avvocati Vincenzo Augusto e Roberto D'Addabbo hanno rappresentato La Pulita & Service S.C. A R.L.; l'avvocato Giuseppe Calabrese ha assistito la Regione Campania.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 3524/2025, relativo alla procedura CIG A02369E72A, promosso da GSN S.r.l., contro Regione Campania, e nei confronti di La Pulita & Service S.C. A R.L., nonché di altre società non costituite in giudizio. Il contenzioso prende le mosse dall’aggiudicazione dell’accordo quadro biennale per il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio per la Regione Campania, rispetto alla quale La Pulita & Service aveva impugnato gli esiti, lamentando vizi nell’attribuzione dei punteggi per le offerte economiche e la mancata considerazione del costo della manodopera nelle offerte stesse.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 1393/2025 del TAR Campania, che aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto il ricorso di La Pulita & Service, ordinando alla Regione Campania la rideterminazione dei punteggi delle offerte economiche. La questione centrale riguardava la corretta applicazione dei criteri normativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 sui costi della manodopera e la loro incidenza sulle offerte presentate dai partecipanti.
Prima della decisione del Consiglio di Stato, l’istanza cautelare di sospensione della sentenza del TAR era stata respinta, lasciando la questione aperta fino al nuovo esercizio del potere da parte della stazione appaltante. I principali motivi di appello presentati da GSN concernevano la mancata prova di resistenza da parte della ricorrente e l’asserita contraddittorietà dell’obbligo conformativo imposto dal TAR.
Sul piano giuridico, la decisione del Consiglio di Stato si è fondata sulla necessità che il ricorrente fornisca la prova concreta e attuale di utilità (prova di resistenza) derivante dalla riedizione delle operazioni di gara. Nel caso in esame, La Pulita & Service non aveva dimostrato di poter migliorare la propria posizione in graduatoria a seguito della ricalcolazione dei punteggi, anche in virtù di errori nella formulazione della propria offerta. La generica pretesa al ripristino della correttezza della competizione non è stata ritenuta sufficiente.
Il Consiglio di Stato ha accolto i primi due motivi di appello di GSN, riformando integralmente la sentenza impugnata e dichiarando inammissibili i due motivi di ricorso proposti in primo grado da La Pulita & Service. La statuizione impone la caducazione dell'obbligo di rideterminazione dei punteggi e l’irricevibilità delle doglianze sulla lex specialis per tardività e genericità. Giuridicamente, la sentenza riafferma il principio della necessità di un interesse concreto e la tempestività delle censure sulle regole di gara.
Conseguentemente, le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, con il contributo unificato a carico della parte soccombente (La Pulita & Service S.C. A R.L.), e la statuizione del TAR è stata definitivamente annullata, confermando la validità degli atti impugnati dalla GSN S.r.l.

