Nuova Luce ottiene il subentro nella gestione dei servizi RSA ASL Napoli 2 Nord
Pubblicato il: 11/18/2025
L’avvocato Marco Vozza ha rappresentato Nuova Luce Società Cooperativa Sociale. Gli avvocati Enrico Soprano e Francesco Soprano hanno assistito Innotec Società Cooperativa Sociale. L’avvocato Antonio Nardone ha affiancato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso numero 3298/2025, relativo alla procedura di affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, ubicata a Pozzuoli (NA). Al centro della controversia tra Nuova Luce Società Cooperativa Sociale, Innotec Società Cooperativa Sociale e l’ASL Napoli 2 Nord vi era la corretta interpretazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la partecipazione alla gara d’appalto, avente durata triennale e un valore di oltre cinque milioni di euro.
La vicenda nasce con l’indizione della procedura aperta, il cui capitolato restrigeva la nozione di “servizi analoghi” a determinate tipologie (RSA, SUAP, HOSPICE, SSP) escludendo altre realtà, come le Residenze Sociali Assistenziali (RSSA). Dopo l’esclusione del consorzio primo classificato per mancata dimostrazione dei requisiti tecnici, la gara era stata aggiudicata a Innotec, seconda in graduatoria.
Nuova Luce, terza classificata, aveva attivato il contenzioso contestando l’idoneità dei servizi presentati da Innotec, sostenendo che le prestazioni in strutture RSSA non potessero essere equiparate a quelle richieste dal bando, sia per la tipologia di assistenza che per la continuità richiesta dal capitolato.
In primo grado il Tar Campania - Napoli aveva respinto il ricorso di Nuova Luce sostenendo la sufficienza dei requisiti dichiarati da Innotec e la validità della documentazione sulle esperienze pregresse in RSSA. Inoltre, il Tar aveva ritenuto non decisivi i rilievi sull’omessa presentazione della certificazione white list da parte dell’aggiudicataria. Nuova Luce ha impugnato la sentenza in Consiglio di Stato, mentre Innotec ha proposto appello incidentale contestando la valutazione del periodo di maturazione dei requisiti tecnici.
Il Consiglio di Stato, analizzando in dettaglio la lex specialis di gara e la natura delle strutture coinvolte, ha stabilito che i servizi svolti in RSSA, pur simili sotto alcuni aspetti, non integrano gli specifici requisiti richiesti, che erano stati individuati con precisione dalla stazione appaltante ed erano vincolanti per tutti i partecipanti. Il Collegio ha inoltre appurato, dai documenti di gara e dai regolamenti regionali, che le differenze strutturali e funzionali tra RSA e RSSA incidono in modo determinante sull’idoneità degli operatori a svolgere le attività oggetto dell’appalto.
La decisione, pubblicata il 10 novembre 2025, ha accolto l’appello principale di Nuova Luce, annullando i provvedimenti di aggiudicazione alla controinteressata Innotec e dichiarando inefficace il contratto stipulato fra questa e l’ASL Napoli 2 Nord il 2 maggio 2025. Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato il subentro di Nuova Luce nell’aggiudicazione a partire dalla medesima data. Le spese del doppio grado sono state interamente compensate tra le parti. Sul piano economico e giuridico, la sentenza determina la risoluzione del contratto in essere con l’aggiudicataria uscente e il subentro della cooperativa che aveva proposto ricorso, modificando così gli equilibri della gestione del servizio per l’intero periodo residuo dell’appalto.

