Casa di Cura Salus ottiene conferma in Consiglio di Stato sulla somma residua dovuta da ASL Salerno
Pubblicato il: 11/18/2025
Gli avvocati Valerio Casilli, Lucia Fiorillo ed Emma Tortora hanno rappresentato l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno. L'avvocato Vincenzo Macchia ha assistito la Casa di Cura Privata Salus s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato nella complessa vicenda tra la Casa di Cura Privata Salus s.p.a. e l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno con sentenza n. 8694/2025, relativo al procedimento RG n. 07591/2022. La controversia prende avvio dall’azione esecutiva avviata dalla Casa di Cura per il pagamento di somme residue a seguito di prestazioni rese in regime di accreditamento, originariamente oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 4625/11. La vicenda si origina quando la Factorit s.p.a., cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di Cura Salus nei confronti dell’ASL di Salerno per prestazioni sanitarie erogate tra aprile e luglio 2010, ottiene un decreto ingiuntivo per la somma di 759.444,18 euro, poi opposto dall’ASL. L’opposizione viene integralmente rigettata dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. In seguito, i crediti rientrano nella titolarità della stessa Casa di Cura, che propone ricorso al TAR Salerno in ottemperanza del titolo ottenuto, agendo per il saldo residuo non corrisposto oltre agli interessi. Il TAR Salerno, con sentenza n. 1793/2022, accoglie l’istanza della Casa di Cura e ordina all’ASL il pagamento delle somme dovute, dedotti gli importi già corrisposti. La difesa dell’ASL, che richiama la stipula di un accordo transattivo in cui la Casa di Cura avrebbe rinunciato agli interessi, viene invece ritenuta irrilevante dal TAR in quanto non dedotta nel precedente giudizio di cognizione ordinaria, sancendo che solo fatti successivi al giudicato possono essere considerati in ottemperanza. La causa arriva al Consiglio di Stato dopo una prima fase cautelare che aveva sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado. In seguito, con sentenza n. 4081/2023, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello dell’ASL, sostenendo che la questione riguardava la mera imputazione dei pagamenti e non intaccava il giudicato civile. Tuttavia, la pronuncia viene impugnata dalla Casa di Cura davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 5654/2025, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato per avere quest’ultimo violato i limiti esterni della propria giurisdizione, avendo attribuito rilievo ad una transazione intervenuta prima del giudicato civile che avrebbe dovuto essere fatta valere solo in sede di giudizio ordinario. La Cassazione chiarisce che il giudice amministrativo in sede di ottemperanza di un giudicato civile può intervenire solo per dare esecuzione al titolo, senza alterarne il contenuto o ampliarne la portata. La sentenza del Consiglio di Stato si sofferma sull’imprescindibilità per la parte debitrice (ASL) di dedurre nel giudizio di opposizione l’esistenza di fatti modificativi o estintivi del credito, tra cui la transazione, ribadendo che non possono essere successivamente introdotti in sede di ottemperanza, pena la violazione del giudicato civile. In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ASL di Salerno e ha confermato la sentenza del TAR Salerno, disponendo l’obbligo di corresponsione delle somme residue alla Casa di Cura Salus. L’ASL è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, per un totale di euro 3.000,00. L’esecuzione della sentenza è demandata alle autorità amministrative competenti, mentre eventuali pretese di ripetizione dell’indebito da parte dell’ASL potranno essere fatte valere separatamente.

