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July S.a.s. mantiene la postazione commerciale contro Coin S.p.A.


Pubblicato il: 11/19/2025

Gli avvocati Elisabetta Pistis e Federico Bulfoni hanno assistito Coin S.p.A.; l’avvocato Sergio Siracusa ha rappresentato Roma Capitale; l’avvocato Alessandro Cresti ha affiancato July S.a.s. di Proietti Alessandro & C.

La controversia decisa dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 8696 del 2025 (ricorso n. 3237/2024), ha visto coinvolte Coin S.p.A., Roma Capitale e la società July S.a.s. di Proietti Alessandro & C.. Coin S.p.A. aveva impugnato vari atti amministrativi relativi all’assegnazione e alla regolarizzazione delle postazioni commerciali cosiddette “anomale” site in via Cola di Rienzo, Roma, contestando la posizione della postazione autorizzata a July S.a.s., prospiciente il proprio negozio.

Alla base del contenzioso vi era la richiesta di Coin S.p.A. di annullamento delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale che avevano regolarizzato le autorizzazioni per la postazione commerciale di July S.a.s., oltre che l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di delocalizzazione dei posteggi anomali e il riconoscimento dell’inesistenza di titoli legittimi in capo ai controinteressati. Coin S.p.A. lamentava che la presenza della postazione ostacolasse le norme di sicurezza antincendio e la fruibilità delle uscite di sicurezza del proprio esercizio.

In primo grado, il TAR Lazio aveva respinto le principali doglianze di Coin S.p.A., ritenendo infondate le censure di illegittimità degli atti comunali e di decadenza dei titoli della controinteressata July S.a.s.. Il giudice di prime cure aveva altresì rilevato l’assenza di interferenze rilevanti tra la postazione commerciale contestata e le uscite di sicurezza di Coin S.p.A., anche sulla base delle verifiche degli uffici competenti e a seguito dell’arretramento della postazione su carreggiata stradale.

Coin S.p.A. ha appellato la sentenza del TAR, deducendo, tra l’altro, la falsa applicazione dell’art. 52 della DAC n. 108/2020 (secondo cui i titoli autorizzatori dovevano decadere il 31 dicembre 2018), il difetto di istruttoria sulla sicurezza antincendio e la mancata comparazione degli interessi coinvolti. In fase di appello sono state disposte due verificazioni, eseguite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, che ha però escluso interferenze della postazione contestata con le esigenze di sicurezza, specificando che l’attività esercitata da July S.a.s. si svolge su carreggiata e non su marciapiede.

Il Consiglio di Stato, richiamando i precedenti già svolti in primo grado e valutando le verifiche tecniche, ha sottolineato che il termine del 31 dicembre 2018 previsto dal regolamento va letto in conformità con la necessità di assicurare ragionevolezza e tutela dell’affidamento, e che la domanda di conversione presentata e poi accolta anche in data successiva mantiene validità. Ha inoltre ritenuto superate, grazie all’esito della verificazione, le questioni sulla sicurezza antincendio e sull’idoneità della procedura istruttoria svolta da Roma Capitale, oltre ad escludere la violazione delle garanzie partecipative, considerata l’assenza di incidenza concreta sugli interessi di Coin S.p.A..

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Coin S.p.A., confermando integralmente la sentenza del TAR Lazio. Non sono state disposte condanne alle spese, che sono state compensate fra le parti. La decisione comporta la conferma della legittimità delle autorizzazioni in capo a July S.a.s., legittimata a mantenere la propria postazione commerciale nell’area oggetto del contendere, e chiude definitivamente il contenzioso tra le parti sul punto.