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Il Consiglio di Stato conferma la pretesa dell’Agenzia per lo sviluppo della Valle del Sarno contro Giaguaro


Pubblicato il: 11/19/2025

Gli avvocati Enzo Maria Marenghi e Gherardo Maria Marenghi hanno assistito Società Giaguaro s.p.a.; gli avvocati Angelo Bonito, Ciro Amato, Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini hanno rappresentato il Comune di Sarno e l’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno.

Il procedimento d’appello deciso con la sentenza n. 8761/2025 (n. 9698/2022 RG), pubblicata il 10 novembre 2025 dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha visto come protagonisti la Società Giaguaro s.p.a. in qualità di appellante, l’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a. e il Comune di Sarno come parti resistenti.

Il contendere verteva sulla legittimità della richiesta di pagamento, avanzata dall’Agenzia in data 6 novembre 2018 (prot. n. 1703), per un importo di euro 411.924,01 a titolo di conguaglio relativo alla cessione di diversi lotti del comparto produttivo denominato “Ingegno” a Sarno.

La vicenda nasce dalla partecipazione di Giaguaro s.p.a. al progetto di riqualificazione produttiva dell’area di Sarno, attraverso la stipula di una convenzione con l’allora AgroInvest s.p.a., oggi Agenzia per lo sviluppo della Valle del Sarno s.p.a. A seguito dell’assegnazione dei lotti, la società si era obbligata al pagamento di una somma che, secondo le convenzioni, poteva essere oggetto di conguaglio in funzione di eventuali incrementi dei costi di esproprio e urbanizzazione. Dopo il completamento delle attività e la determinazione finale dei costi, l’Agenzia ha notificato la richiesta di pagamento contestata da Giaguaro s.p.a., che sosteneva l’assenza d’obbligazione a suo carico e lamentava l’arbitrarietà della determinazione del conguaglio.

Già in primo grado, il TAR di Salerno aveva rigettato le doglianze della società appellante. La decisione viene confermata in appello, con ampia analisi dei motivi presentati da Giaguaro s.p.a.: sono state contestate l’incompetenza dell’Agenzia ad agire, la nullità della convenzione per indeterminatezza delle obbligazioni, l’eccessività e l’arbitrarietà degli importi richiesti e il mancato adempimento degli obblighi di urbanizzazione quale impedimento al diritto al conguaglio.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi d’appello. In primo luogo, ha affermato la legittimazione dell’Agenzia a richiedere il conguaglio sulla base della convenzione stipulata con il Comune di Sarno, ratificata anche attraverso successive deliberazioni e atti integrativi. Le clausole contrattuali erano precise nell’ammettere la possibilità di adeguamenti e conguagli in caso di maggiori costi, in particolare connessi ai procedimenti espropriativi definiti solo dopo l’assegnazione dei lotti. Inoltre, il collegamento tra le attribuzioni della Giunta comunale e la gestione delle variazioni economiche dell’opera è stato ritenuto conforme al quadro normativo di riferimento.

Sul piano giuridico, sono stati ritenuti determinati o determinabili i parametri per la quantificazione degli oneri aggiuntivi, sia per quanto riguarda il prezzo delle aree sia per i possibili aumenti dovuti a sopravvenienze accertate in sede giudiziaria o amministrativa. La contestazione di nullità della convenzione per indeterminatezza è stata respinta anche alla luce dei principi civilistici in tema di obbligazione determinabile tramite criteri oggettivi.

La sentenza ha quindi confermato il rigetto dell’appello, statuendo la legittimità della richiesta economica avanzata dall’Agenzia per lo sviluppo della Valle del Sarno. Conseguentemente, è stato disposto l’obbligo per Società Giaguaro s.p.a. di corrispondere le somme contestate e il pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.