Comune di Sestri Levante ottiene ragione dal Consiglio di Stato su D.I.A. per struttura ricettiva
Pubblicato il: 11/19/2025
L’avvocato Roberto Damonte ha assistito il Comune di Sestri Levante. L’avvocato Riccardo Maoli ha rappresentato Namira s.g.r. p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8800/2025 (RG n. 10461/2021), si è pronunciato su un'apprezzata controversia tra il Comune di Sestri Levante e Namira s.g.r. p.a., relativa all’inibizione di una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sulle ex aree industriali FIT nel centro cittadino. Oggetto del giudizio era il provvedimento prot. n. 30890 del 2 agosto 2016, con cui il Comune aveva ordinato alla società di non eseguire le opere di cui alla DIA presentata il 23 dicembre 2014.
La vicenda nasce dall’iniziativa di Namira, subentrata ad Orinvest s.r.l. quale proprietaria delle aree ex FIT e attuatrice del relativo programma di riqualificazione urbana, che prevedeva la costruzione di un nuovo edificio turistico-ricettivo su una superficie di 3.300 mq. Dopo vari scambi di richieste istruttorie e sospensioni dei termini della DIA tra società e Comune dal 2015 al 2016, alla ripresa dell’iter edilizio il Comune emanava l’atto inibitorio contestando la difformità del progetto sia rispetto allo schema tipologico S.U.A. sia ai parametri urbanistici sul computo dei sottotetti e il numero dei piani.
Namira proponeva ricorso avanti al TAR Liguria (sentenza n. 358/2021), che, sebbene avesse respinto alcune censure, aveva accolto quelle sulla prevalenza della disciplina del Piano di Recupero Urbano delle aree ex FIT sul Piano Urbanistico Comunale (PUC), e conseguentemente annullato l’atto inibitorio.
La sentenza del TAR era stata impugnata dal Comune con quattro motivi d’appello. Namira aveva risposto con appello incidentale, ribadendo la tardività dell’atto inibitorio e la violazione del preavviso di rigetto, oltre alla richiesta di danni.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza dell’appello principale del Comune, ritenendo che dopo la variante apportata al PUC nel 2013 e in assenza di deroghe espresse, i nuovi parametri urbanistici-edilizi regionali (L.R. Liguria 16/2008) prevalgano anche sul PRU delle aree ex FIT, onde garantire uniformità normativa. Decisiva è stata la mancata salvezza espressa della disciplina speciale nei piani attuativi recepiti nel PUC e la conseguente legittimità, sia in termini formali che sostanziali, del provvedimento di inibizione perché il progetto presentato risultava difforme per la previsione di spazi comuni nel sottotetto e la presenza di un piano in più.
La sentenza ha quindi accolto l’appello del Comune e respinto integralmente quello incidentale di Namira, confermando la tempestività dell’azione inibitoria dell’ente e la non fondatezza delle ulteriori doglianze della società. Il ricorso originario di Namira è stato respinto e le spese di doppio grado compensate in ragione della peculiarità della controversia, con la definitiva conferma della posizione giuridica del Comune di Sestri Levante.

