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Regione Puglia ottiene la riforma sul budget radiologico


Pubblicato il: 11/20/2025

Gli avvocati Paolo Scagliola e Mariangela Rosato hanno rappresentato la Regione Puglia; l’avvocato Renato Fusco ha assistito A.N.D.I.A.R. - Associazione Nazionale di Diagnostica per Immagini per l’Area Radiologica; l’avvocato Gabriele Garzia ha assistito l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi; l’avvocata Mariangela Carulli ha rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sull’appello presentato dalla Regione Puglia (n. 334/2024 R.G.), in persona del Presidente pro tempore, contro A.N.D.I.A.R. - Associazione Nazionale di Diagnostica per Immagini per l’Area Radiologica e alcune Aziende Sanitarie Locali. All’attenzione della Corte la legittimità del procedimento di modifica delle voci di budget extra-Regione ed extra-ASL per il 2022, legate al fondo unico di remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime di specialistica ambulatoriale per la radiodiagnostica.

La controversia scaturiva dalla proposta dell’A.N.D.I.A.R., avanzata nel novembre 2021, volta a rivedere i criteri per l’assegnazione del budget extra-regione e extra-ASL. L’Associazione lamentava l’inerzia della Regione su tale proposta e impugnava gli atti conseguenti, mirati alla programmazione delle risorse sanitarie per le strutture radiologiche private.

In primo grado, il TAR Puglia-Bari (sentenza n. 1207/2023) aveva accolto le domande di A.N.D.I.A.R., ritenendo non fondate le eccezioni di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e per presunta acquiescenza delle strutture sanitarie iscritte all’associazione tramite la sottoscrizione della "clausola di salvaguardia" negli accordi con le ASL. Il TAR riteneva inoltre che il ricorso verteva sul rapporto di interlocuzione tra organizzazioni di categoria e l’Amministrazione regionale, più che sulla misura concreta dei tetti di spesa.

La Regione Puglia, appellando la decisione, ha riproposto le eccezioni già sollevate in primo grado, insistendo soprattutto sull’acquiescenza delle strutture, sancita dalla clausola di salvaguardia, quale rinuncia a ogni azione contro i provvedimenti di programmazione del budget. Il Consiglio di Stato ha dato rilievo decisivo a questo secondo motivo di appello, ritenendo fondato che la sottoscrizione della clausola da parte degli operatori privati comporti un’accettazione espressa e incondizionata dei tetti di spesa e degli atti connessi, privando così l’associazione della legittimazione ad agire contro tali atti in rappresentanza degli associati.

Il Collegio ha confermato la piena legittimità della clausola di salvaguardia, richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, e ha escluso ogni profilo di illegittimità, sia sotto il profilo costituzionale che unionale, in relazione all’equilibrio tra libertà imprenditoriale, diritto alla salute e corretta gestione delle risorse pubbliche. In base a tali principi, l’appello della Regione Puglia è stato accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario proposto da A.N.D.I.A.R. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.