Tecnologie Ospedaliere vede confermata l’aggiudicazione per medicazioni anti-biofilm
Pubblicato il: 11/20/2025
L’avvocato Alfonso Celotto ha assistito Convatec Italia s.r.l.; l’avvocato Fabio Aprea ha rappresentato So.re.sa. s.p.a.; Tecnologie Ospedaliere s.r.l. si è costituita in giudizio autonomamente.
Il caso oggetto di decisione dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 8840/2025 (rg. n. 4944/2025), pubblicata il 12 novembre 2025, riguarda il contenzioso insorto tra Convatec Italia s.r.l. e la Società Regionale per la Sanità So.re.sa. s.p.a., con la partecipazione di Tecnologie Ospedaliere s.r.l., per la fornitura di medicazioni specialistiche destinate alle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
La procedura, suddivisa in 63 lotti e avviata nel 2023, aveva per oggetto, con riferimento al lotto n. 28, la fornitura di medicazioni in carbossimetilcellulosa (CMC) addizionate con argento. Il lotto 28 aveva visto aggiudicataria Tecnologie Ospedaliere s.r.l., che aveva ottenuto il miglior punteggio complessivo davanti a Convatec.
Alla base della contestazione di Convatec vi erano doglianze sul merito dell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara, con particolare riferimento ai criteri premiali relativi a certficazioni, studi scientifici, percentuale di CMC, sostanze antibiofilm, rilascio di argento e qualità dei materiali della medicazione.
Il ricorso di Convatec al TAR Campania, dopo accesso agli atti reiterato, era stato respinto nel merito tranne che per alcuni motivi assorbiti; il tribunale aveva accolto l’eccezione relativa all’errore materiale nell’istanza di accesso agli atti ai fini del rispetto dei termini di impugnazione, ma nel merito aveva ritenuto infondate le contestazioni su assegnazione dei punteggi. Il ricorso incidentale di Tecnologie Ospedaliere, che aveva chiesto fra l’altro l’esclusione di Convatec per dichiarazioni fuorvianti, era stato dichiarato improcedibile.
Convatec aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo le proprie censure. Tra i profili decisivi, la Sezione si è soffermata sul principio di equivalenza funzionale che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve permeare tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica, sia per l’ammissione dei concorrenti sia ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali sulle caratteristiche tecniche.
Il Collegio ha ritenuto corretto il massimo punteggio assegnato dall’Amministrazione a Tecnologie Ospedaliere, in quanto la soluzione tecnica proposta (fibre in PVA in luogo di CMC) realizzava una piena equivalenza funzionale rispetto a quanto richiesto dal capitolato e dalla lex di gara. Analoga valutazione è stata espressa per la presenza nella medicazione di sostanze antibiofilm, ritenendo il solfato d’argento pienamente idoneo a soddisfare la richiesta premiale. Anche la validità dello studio scientifico presentato da Tecnologie Ospedaliere è stata riconosciuta, in quanto pubblicato su una rivista internazionale con impact factor, senza che ulteriori requisiti più stringenti imponibili dall’appellante potessero operare in assenza di specifica previsione della disciplina di gara.
Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di Convatec, dichiarando inoltre improcedibile l’appello incidentale di Tecnologie Ospedaliere per carenza d’interesse. In punto di conseguenze economiche, Convatec è stata condannata alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 in favore sia di So.re.sa. sia di Tecnologie Ospedaliere, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato a Tecnologie Ospedaliere.

